Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6622 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. I, 18/03/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 18/03/2010), n.6622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3660-2005 proposto da:

FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA COGEA S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in

persona del Curatore dott. M.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso l’avvocato PASANISI

MARCELLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

ricorso;

– ricorrente –

contro

NOVAFERM SCHIEVANO S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 38, presso l’avvocato ALLOCCA ELENA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ORFEO ROBERTO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

preliminarmente l’avv. PASANISI fa presente che è stata presentata

istanza di rinvio congiunta. Chiede pertanto rinvio a nuovo ruolo a

cui si associa l’avv. ALLOCCA. L’avv. PASANISI deposita copia

dell’istanza già depositata.

udito, per il ricorrente, l’avvocato PASANISI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’avvocato ALLOCCA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Schievano s.r.l. chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della Cogea s.r.l. per il pagamento della somma di L. 94.014.140, per la fornitura di porte vetrate antincendio che la società Schievano aveva effettuato alla Cogea per la esecuzione di lavori di adeguamento alla normativa antincendio presso gli uffici della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, ubicati in (OMISSIS).

La società ingiunta si oppose al decreto ingiuntivo, assumendo che dette porte, una volta poste in opera, erano state immediatamente contestate dalla direzione dei lavori, in quanto non conformi a norma, per cui la Amministrazione committente dei lavori aveva trattenuto su quanto dovuto alla Cogea, a garanzia, la somma di L. 150.000.000. Detta vertenza si concluse con la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 2 maggio 1994, passata in giudicato, con la quale detta Corte dichiarò risolto il contratto di fornitura concluso tra le parti per inadempimento della Schievano, in quanto le porte erano risultate “prive di qualità essenziali necessarie” (dimensioni inferiori a quelle richieste dalla normativa antincendio); condannò la Schievano al risarcimento dei danni subiti dalla Cogea da liquidarsi in separata sede.

Intervenuto il fallimento di detta ultima società, la curatela fallimentare convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società Schievano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell’accertato inadempimento. La società convenuta, costituitasi in giudizio, chiese in via principale il rigetto della domanda del fallimento ed, in via riconvenzionale, la condanna di quest’ultimo alla restituzione delle porte antincendio fomite ovvero al pagamento del loro controvalore, con interessi e rivalutazione monetaria; in via riconvenzionale subordinata, la condanna del fallimento ad indennizzare la perdita subita per la fornitura di dette porte, quantificata nell’importo fatturato di lire 94.014.140, a titolo di arricchimento senza causa, in considerazione del fatto che l’Amministrazione committente aveva collaudato positivamente i lavori, pagando alla Cogea il prezzo delle porte; in via ulteriormente subordinata, la compensazione della somma eventualmente riconosciuta alla Cogea a titolo di risarcimento del danno con il credito vantato dalla Schievano a titolo di restituzione o di ingiustificato arricchimento.

Il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda della curatela, condannò la società Schievano a pagare al Fallimento Cogea il complessivo importo di L. 56.310.000, oltre interessi dalla data della decisione al saldo, dichiarando invece inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, sul rilievo che il credito vantato da quest’ultima doveva essere fatto valere ” secondo le procedure concorsuali”.

Detta sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Roma dalla Novaferm Schievano s.r.l., sostenendo, tra l’altro, che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale senza operare la richiesta compensazione tra il credito vantato dalla Schievano e quello riconosciuto a favore della Cogea. Detta Corte, rigettata la eccezione di incompetenza sollevata dalla appellante, ha dichiarato improponibile la domanda riconvenzionale proposta in via ordinaria dalla Novaferm Schievano s.r.l. nei confronti del Fallimento Cogea ed ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio, relativamente alla domanda di risarcimento danni proposta dal Fallimento Cogea nei confronti della Novaferm Schievano, sino alla definizione della controversia relativa alla esistenza del credito di cui alla domanda riconvenzionale proposta dalla Novaferm Schievano.

Avverso detta sentenza il Fallimento Cogea s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La Novaferm Schievano s.r.l. ha resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 378 c.p.c…

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 56, L. Fall. e art. 1243 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La pretesa della società Schievano di compensare un proprio credito nei confronti del Fallimento (fatta oggetto prima di domanda riconvenzionale e poi di eccezione) con il credito del Fallimento, sarebbe improponibile, atteso che il credito di detta società non sarebbe nè liquido nè esigibile.

La illiquidità ed inesigibilità del credito della società summenzionata comporterebbe la assoluta non compensabilità delle avverse pretese, per cui dovrebbe essere ritenuta illegittima la disposta sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, in attesa del giudizio del Tribunale fallimentare sulla pretesa creditoria avanzata dalla predetta società con riferimento all’applicabilità dell’art. 56, L. Fall. nei confronti del Fallimento attore, che abbia agito in via ordinaria.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5 – Erronea applicazione dell’art. 295 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La società attualmente resistente aveva rinunciato, con il proprio atto di appello, alla domanda riconvenzionale, insistendo sulla eccezione di compensazione, al solo dichiarato scopo di paralizzare la pretesa risarcitoria del fallimento, per ottenere la reiezione di tutte le domande svolte nei suoi confronti dal fallimento stesso.

Avendo rinunciato la appellante alla domanda riconvenzionale, mantenendo ferma la eccezione riconvenzionale di compensazione, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere improponibile la pretesa dell’appellante al di fuori del contesto fallimentare e nel sospendere, conseguentemente il giudizio, ex art. 295 c.p.c., atteso che in tal caso la compensazione può essere fatta valere dal creditore in bonis nei confronti del curatore che chiede il pagamento del debito verso il fallito, senza necessità dell’accertamento del credito nelle forme dell’ammissione al passivo.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La Novofarm Schievano avrebbe rinunciato in appello, senza le formalità di cui all’art. 306 c.p.c., alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado, proponendo in sostituzione l’eccezione di compensazione tra crediti ex art. 56, L. Fall., ritenendo che la stessa dovesse intendersi ricompresa nella originaria e più ampia domanda riconvenzionale.

Tale tesi sarebbe stata contestata dal fallimento, che ne avrebbe eccepito la decadenza in grado di appello, poichè la domanda, non accolta, proposta dalla società Novaferm Schievano in primo grado, non riformulata in secondo grado, doveva ritenersi abbandonata ex art. 346 c.p.c. con le relative conseguenze processuali. Ne deriverebbe che la Corte d’Appello avrebbe dovuto prioritariamente rilevare la decadenza dell’appellante dalla domanda riconvenzionale non riproposta e, comunque, la improponibilità della nuova domanda formulata dalla Novaterm Schievano (dovendosi così qualificare la eccezione riconvenzionale prospettata per la prima volta in appello) o, in subordine, la irritualità ed inoperatività della rinuncia effettuata dai procuratori dell’appellante e mai accettata dall’appellato.

Tale questione costituiva un punto decisivo della controversia ed avrebbe dovuto, pertanto, essere valutato dai giudici di secondo grado con idonea e sufficiente motivazione.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La omessa valutazione da parte della Corte d’Appello dei rilievi formulati dal Fallimento Cogea nella comparsa di costituzione in appello, in punto di decadenza dell’appellate dalla originaria pretesa non riproposta in appello, nonchè in merito alla irritualità della rinuncia così come formulata, integrerebbero la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, per avere il giudice di merito violato il principio della domanda.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte d’Appello, con la sentenza impugnata, ha dichiarato improponibile la domanda riconvenzionale proposta in via ordinaria dalla Novaferm Schievano s.r.l. nei confronti del Fallimento Cogea;

ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il giudizio relativamente alla domanda di risarcimento danni proposta dal Fallimento Cogea nei confronti della Novaferm Schievano, sino alla definizione della controversia relativa alla esistenza del credito di cui alla domanda riconvenzionale proposta dalla Novaferm Schievano. Il Fallimento Cogea s.r.l. ha impugnato con ricorso per cassazione il capo della sentenza, con il quale è stata disposta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio. Ha impugnato, pertanto, con ricorso per cassazione un provvedimento che, per il disposto dell’art. 42 c.p.c., può essere impugnato esclusivamente con istanza di regolamento di competenza nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, ad opera del cancelliere, della sentenza (art. 47 c.p.c.).

Nè può ritenersi, nel caso di specie, la conversione del ricorso ordinario per cassazione in regolamento necessario di competenza, atteso che tale conversione può operare soltanto quando il ricorso effettivamente proposto abbia i requisiti formali e sostanziali di quello nel quale dovrebbe convertirsi e risulti, quindi, notificato, in conformità dell’art. 47 c.p.c., comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza.

Nel caso in esame tale termine non risulta rispettato, atteso che, come risulta dagli atti di causa, la comunicazione della sentenza della Corte d’Appello è stata effettuata dalla cancelleria in data 28 gennaio 2004, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto in data 1 febbraio 2005.

Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in complessivi Euro 3.700,00 (tremilasettecento), di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il fallimento ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della società resistente, che liquida in complessivi Euro 3.700,00 (tremilasettecento), di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

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