Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6621 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 23/03/2011), n.6621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G., T.L.R., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA F. CORRIDONI 14, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINI STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

PARDI ARTURO, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti con atto di cost. –

avverso la sentenza n. 155/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 27/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

il Collegio, rilevato che allegata all’istanza di rinvio, vi è una

sentenza della C.T.R. di Milano depositata il 2 luglio 2008 e passata

in giudicato alla quale ha fatto riferimento l’Avv. PARDI che chiede

il rinvio; che pertanto, avendo lo stesso allegato l’indicata

sentenza, non sussistono motivi per procedere al rinvio, dispone

procedersi oltre alla trattazione del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G. e T.L.R. impugnarono l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa alla sentenza n. 13480/2000 del Tribunale di Milano, notificata a tutte le parti del processo, sostenendo che essi erano estranei al capo più rilevante della condanna pronunciata, essendo stati assolti dalla relativa domanda, sicchè erano tenuti soltanto per t’imposta liquidabile sul minore importo della pronuncia emessa a loro favore, di rimborso delle spese processuali. L’Ufficio oppose che il ricorso, oltrechè infondato, era tardivo, perchè proposto il 18 gennaio 2003 rispetto alla data del 10 luglio 2002 nella quale era avvenuta la notificazione dell’avviso impugnato. La CTP di Milano respinse l’eccezione pregiudiziale, sul rilievo che il termine ordinario di impugnazione era stato prorogato di 60 giorni dalla istanza di accertamento con adesione presentata dai contribuenti D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 12. La CTR accolse l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la sospensione del termine di impugnazione prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 12, non fosse applicabile alla fattispecie, atteso che con ravviso impugnato non era di accertamento ma di liquidazione dell’imposta, operata senza “alcuna rettifica nè accertamento valori”. Il ricorso 18 gennaio 2003 era dunque tardivo.

Avverso la decisione il ricorrente spiega 4 motivi di ricorso.

L’Agenzia non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi denunciano omessa motivazione su punto decisivo, lamentando che la CTR non abbia tenuto conto del fatto che, in pendenza del termine per l’appello, i contribuenti avevano chiesto la definizione della lite L. n. 289 del 2002, ex art. 16. Avrebbe pertanto dovuto dichiararsi cessata la materia del contendere – ancorchè l’Ufficio avesse respinto l’istanza di definizione, con provvedimento “oggetto di separato procedimento”.

Il questa sede i ricorrenti hanno prodotto la sentenza n. 62/43/08, munita di attestazione di passaggio in giudicato, con la quale la CTR della Lombardia ha dichiarato “condonabile la controversia generata dall’avviso di liquidazione per imposta di registro a seguito della sentenza n. 13480 del 14.12.2000”. La materia del contendere è in tal modo venuto meno. Va conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Nessuna decisione in punto spese, giacchè l’Amministrazione non si è difesa.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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