Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6621 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.14/03/2017), n. 6621
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2362-2016 proposto da:
D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’
TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DI GIOVANNI,
rappresentata e difesa dagli avvocati CHIARA ARMAN, DANILO PEZZI;
– ricorrente –
contro
D.E., D.R., D.A., elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato SALVATORE LUPINACCI;
– controricorrenti –
nonchè contro
DO.EM.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 191/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 15/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI
GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– D.R. ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la sentenza di primo grado che: ebbe a rigettare la domanda con la quali essa aveva chiesto l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo dei convenuti ( D.E., D.R., D.A. e D.L.); ebbe ad accogliere la domanda di costituzione coattiva di servitù di passo a piedi; ebbe infine a respingere la domanda di costituzione di servitù di passo con ogni mezzo;
D.E., D.R. e D.A. resistono con controricorso;
D.E., quale erede di D.L., non ha svolto attività difensiva;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il Collegio ritiene non sussistente l’evidenza decisoria con particolare riferimento al lamentato mancato esame della domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio con ogni mezzo.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rimette la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 18 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017