Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6621 del 06/04/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6621 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE
ORDINANZA
sul ricorso 10870-2014 proposto da:
BECAGLI ROBERTO, Attivamente domiciliato in R( )M P.LE
(TOMO 8 presso lo studio dell’avvocato MICHIThE Dk I .1)C.1,
rappresentato e difeso dall’avvocato N’ARIA
Di ROCCO giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
DONATI
DANILO, Attivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE AVi4,ZZAN A 51, presso lo studio dell’a\.’vocato
ANTONELLO ZUCCONI, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUCIANO MARANO’ giusta
procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 06/04/2016
avverso la sentenza n. 113/2014 della CORTE, D’APPEI J .0 di
FIRENZE, depositata il 21/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOL,1;
udito l’Avvocato Maria Di Rocco difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti.
R1c. 2014 n. 10870
-2-
sei. M2 – ud. 22-10-2015
Fatto e diritto
1) IL tribunale di Firenze (sentenza 3327/2012),
in accoglimento
della domanda proposta da Danilo Donati, ha costituito servitù di
passo a favore
di un fondo di proprietà Donati ed a carico di
eseguire nel fondo servente e stabilendo l’indennità dovuta ex
art. 1053 c.c.
La corte di appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto
dallo stesso ricorrente, confermando la sentenza di primo grado.
Il 18.04.2014 Roberto Becagli ha impugnato la sentenza n. 113/2014
emessa dalla Corte territoriale il 21.01.2014, notificata il
19.03.2014.
Danilo Donati ha resistito con controricorso.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in
camera di consiglio, il giudice relatore ha proposto la
declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 369. C.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2) Nella relazione preliminare comunicata ex art. 380 bis c.p.c. è
stato osservato che il ricorrente ha depositato in data 08.05.2014
solo la copia fotostatica del ricorso, priva di relata
notificazione,
di
come attestato dalla cancelleria di questa Corte;
ha depositato copia dell’originale del ricorso notificato
solamente il 20.06.2014, ben oltre il termine di 20 giorni
prescritto dall’art. 369 c.p.c., come risulta dalla nota di
deposito del 20.06.2014 sottoscritta dallo stesso difensore, che
lo ha confermato nello scritto difensivo finale.
n 10870-14 D’Aseola rei
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altro fondo di proprietà Becagli, indicando le opere necessarie da
Ha rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte: “il
deposito in cancelleria della sola copia fotostatica del ricorso
per cassazione, privo della relata di notifica, in luogo
dell’originale notificato non
ne comporta l’improcedibilità
ove
quest’ultimo venga depositato separatamente, ai sensi dell’art.
dall’ultima notifica ex art. 369 cod. proc. civ., non essendo
ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità
mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del
ricorso” (Cass. 870/2015)
In memoria parte ricorrente si sforza di dimostrare che la
tardività è stata irrilevante, atteso il
controricorrente si è
costituito;
fatto che il
che l’ufficiale giudiziario
avrebbe attestato la conformità della velina all’originale
“seppure precedente all’imminente notificazione”; che allegato
alla copia del ricorso “risulta la procura speciale”.
Il Collegio reputa di dover confermare la relazione.
Giova qui motivare riprendendo
testualmente i passaggi di Cass.
10784/2015, che ha di recente affrontato un caso analogo.
Ivi si legge:
«Secondo un consolidato orientamento di questa
Corte, patrocinato dalle Sezioni Unite, sia pur non
composizione di contrasto (cfr.
S02.
in sede di
Unite, 10 ottobre 1997, n.
9861) e confermato, nel tempo, dalle Sezioni semplici (cfr. Caso.
18 settembre 2012, n. 15624; Cass. 18 gennaio 2006, n. 888; Cass.
01 dicembre 2005, n. 26222) – la conseguenza di siffatta modalità
di
deposito è l’improcedibilità del ricorso; e ciò in guanto,
n. 10870-14 D’Ascola rei
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372 cod. proc. civ., purché nel termine perentorio di venti giorni
avuto riguardo alla formulazione e alla ratio dell’art. 369
interpretata nel senso
c.p.c., coma 1, questa norma deve essere
che, entro
il
termine di
venti giorni
dalla notificazione del
ricorso, occorre depositare l’originale di tale atto, restando
escluso che il deposito dell’originale,
Ed
ancora:«
l’Improcedibi/ità.»
Secondo
dell’improcedibilità
detto
non resta esclusa
depositata contenga una replica
la
indirizzo,
dal fatto
sanzione
che la
copia
della relata di notifica da parte
dell’ufficiale giudiziario (Cass., n. 3859 del 1992); ciò in
quanto la produzione di copia fotostatica mancante della garanzia
di autenticità è
la
inidonea ad assicurare /a finalità cui si ispira
citata norma, che è quella di consentire la verifica della
tempestività
del ricorso e l’esistenza di una valida procura, a
meno che non sussistano dubbi sulla
conformità all’originale della
copia depositata (cfr. Cass. n. 26222 del 2005 cd.t.).
Inoltre la violazione del termine à rilevabile d’ufficio e non può
neppure ritenersi
sanata dalla circostanza che la parte resistente
abbia notificato controricorso senza eccepire l’improcedibilità
(in riferimento al caso
di violazione del termine di cui all’art.
369 cod. proc. civ., cfr. Cass. 30 luglio 2004, n. 14569; Cass.
ord. 4 giugno 2004, n. 10699).
2.3. Si tratta di un orientamento che valorizza la funzione della
norma a presidio del
regolare svolgimento
cassazione dal quale il Collegio non
del
ravvisa
giudizio di
ragioni di
discostarsi. In particolare si condivide l’affermazione
n. 10870-14 D’Ascola re!
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consentire di evitare
oltre detto termine, possa
rilevante nel caso in esame – che non è ammesso il recupero di una
condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del
termine per
condurrebbe
il
deposito del ricorso, la cui ammissibilità
a far dipendere la procedibilità del ricorso dal
in cui lo stesso è deciso (cfr. Cass., n. 4248 del 2005,
tempo
sia pure
cui all’art. 369 cod. proc. civ., n. 2), introducendo nel sistema
elementi di alea ed imprevedibilità che sarebbero gravemente
pregiudizievoli del principio
della certezza del diritto,
finendo
con 12 far dipendere il giudizio sull’osservanza delle forme e del
termini,
e l’esito stesso del giudizio, da circostanze casuali ed
imponderabili. Mentre non sembra in contrasto con detto
orientamento quello che consente
conseguente
inpperatività
il
recupero
de//’atto,
con
della sanzione di improcedibilità
comminata dall’art. 369 cod. proc. civ., allorché pur avendo il
ricorrente prodotto copia informe del ricorso, non vi siano dubbi
sulla conformità all’originale della
copia (in
tal senso, cfr.
Cass. 26 giugno 2008 n. 17534, in un’ipotesi in cui l’unica
difformità fra /a copia
e l’originale era rappresentato dalla
circostanza che la copia non recava
n.
/a procura; nonché Sez. unite
323 del 2976, in un caso in cui il ricorso depositato in copia
recava dichiarazione dell’ufficiale giudiziario attestante
l’avvenuta notifica e l’originale del ricorso risultava inserito
nel fascicolo del resistente), trattandosi
di fattispecie affatto
diverse da quella in oggetto, in cui – come si è detto – la copia
n. 10870-14 D’ Ascola rei
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con riferimento all’altro onere, sanzionato da improcedibilità di
riguardava un
ricorso, dichiaratamente incompleto nel suo
procedimento di notificazione.»
3) Discende da quanto esposto la declaratoria di improcedibilità
del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite,
liquidate in dispositivo, in relazione al valore della
Il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto
dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, coma 18, cosicchè va dato atto
della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo
unificato.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese
di lite liquidate in euro 1.500 per compenso, 200 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. l
quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal coma 17
dell’art. l della legge n.
228/12 per il versamento di ulteriore
importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di
sezione civile tenuta il 22 ottobre 2015
consiglio della Sesta 2^
controversia.