Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6621 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6621 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 10870-2014 proposto da:
BECAGLI ROBERTO, Attivamente domiciliato in R( )M P.LE

(TOMO 8 presso lo studio dell’avvocato MICHIThE Dk I .1)C.1,
rappresentato e difeso dall’avvocato N’ARIA

Di ROCCO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
DONATI

DANILO, Attivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE AVi4,ZZAN A 51, presso lo studio dell’a\.’vocato
ANTONELLO ZUCCONI, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUCIANO MARANO’ giusta

procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/04/2016

avverso la sentenza n. 113/2014 della CORTE, D’APPEI J .0 di
FIRENZE, depositata il 21/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOL,1;
udito l’Avvocato Maria Di Rocco difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti.

R1c. 2014 n. 10870
-2-

sei. M2 – ud. 22-10-2015

Fatto e diritto

1) IL tribunale di Firenze (sentenza 3327/2012),

in accoglimento

della domanda proposta da Danilo Donati, ha costituito servitù di
passo a favore

di un fondo di proprietà Donati ed a carico di

eseguire nel fondo servente e stabilendo l’indennità dovuta ex
art. 1053 c.c.
La corte di appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto
dallo stesso ricorrente, confermando la sentenza di primo grado.
Il 18.04.2014 Roberto Becagli ha impugnato la sentenza n. 113/2014
emessa dalla Corte territoriale il 21.01.2014, notificata il
19.03.2014.
Danilo Donati ha resistito con controricorso.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in
camera di consiglio, il giudice relatore ha proposto la
declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 369. C.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2) Nella relazione preliminare comunicata ex art. 380 bis c.p.c. è
stato osservato che il ricorrente ha depositato in data 08.05.2014
solo la copia fotostatica del ricorso, priva di relata
notificazione,

di

come attestato dalla cancelleria di questa Corte;

ha depositato copia dell’originale del ricorso notificato
solamente il 20.06.2014, ben oltre il termine di 20 giorni
prescritto dall’art. 369 c.p.c., come risulta dalla nota di
deposito del 20.06.2014 sottoscritta dallo stesso difensore, che
lo ha confermato nello scritto difensivo finale.
n 10870-14 D’Aseola rei

3

altro fondo di proprietà Becagli, indicando le opere necessarie da

Ha rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte: “il
deposito in cancelleria della sola copia fotostatica del ricorso
per cassazione, privo della relata di notifica, in luogo
dell’originale notificato non

ne comporta l’improcedibilità

ove

quest’ultimo venga depositato separatamente, ai sensi dell’art.

dall’ultima notifica ex art. 369 cod. proc. civ., non essendo
ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità
mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del
ricorso” (Cass. 870/2015)
In memoria parte ricorrente si sforza di dimostrare che la
tardività è stata irrilevante, atteso il
controricorrente si è

costituito;

fatto che il

che l’ufficiale giudiziario

avrebbe attestato la conformità della velina all’originale
“seppure precedente all’imminente notificazione”; che allegato
alla copia del ricorso “risulta la procura speciale”.

Il Collegio reputa di dover confermare la relazione.
Giova qui motivare riprendendo

testualmente i passaggi di Cass.

10784/2015, che ha di recente affrontato un caso analogo.
Ivi si legge:

«Secondo un consolidato orientamento di questa

Corte, patrocinato dalle Sezioni Unite, sia pur non
composizione di contrasto (cfr.

S02.

in sede di

Unite, 10 ottobre 1997, n.

9861) e confermato, nel tempo, dalle Sezioni semplici (cfr. Caso.
18 settembre 2012, n. 15624; Cass. 18 gennaio 2006, n. 888; Cass.
01 dicembre 2005, n. 26222) – la conseguenza di siffatta modalità
di

deposito è l’improcedibilità del ricorso; e ciò in guanto,

n. 10870-14 D’Ascola rei

4

372 cod. proc. civ., purché nel termine perentorio di venti giorni

avuto riguardo alla formulazione e alla ratio dell’art. 369
interpretata nel senso

c.p.c., coma 1, questa norma deve essere
che, entro

il

termine di

venti giorni

dalla notificazione del

ricorso, occorre depositare l’originale di tale atto, restando
escluso che il deposito dell’originale,

Ed

ancora:«

l’Improcedibi/ità.»

Secondo

dell’improcedibilità

detto

non resta esclusa

depositata contenga una replica

la

indirizzo,
dal fatto

sanzione

che la

copia

della relata di notifica da parte

dell’ufficiale giudiziario (Cass., n. 3859 del 1992); ciò in
quanto la produzione di copia fotostatica mancante della garanzia
di autenticità è
la

inidonea ad assicurare /a finalità cui si ispira

citata norma, che è quella di consentire la verifica della

tempestività

del ricorso e l’esistenza di una valida procura, a

meno che non sussistano dubbi sulla

conformità all’originale della

copia depositata (cfr. Cass. n. 26222 del 2005 cd.t.).
Inoltre la violazione del termine à rilevabile d’ufficio e non può
neppure ritenersi

sanata dalla circostanza che la parte resistente

abbia notificato controricorso senza eccepire l’improcedibilità
(in riferimento al caso

di violazione del termine di cui all’art.

369 cod. proc. civ., cfr. Cass. 30 luglio 2004, n. 14569; Cass.
ord. 4 giugno 2004, n. 10699).
2.3. Si tratta di un orientamento che valorizza la funzione della
norma a presidio del

regolare svolgimento

cassazione dal quale il Collegio non

del

ravvisa

giudizio di
ragioni di

discostarsi. In particolare si condivide l’affermazione
n. 10870-14 D’Ascola re!

5

consentire di evitare

oltre detto termine, possa

rilevante nel caso in esame – che non è ammesso il recupero di una
condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del
termine per
condurrebbe

il

deposito del ricorso, la cui ammissibilità

a far dipendere la procedibilità del ricorso dal

in cui lo stesso è deciso (cfr. Cass., n. 4248 del 2005,

tempo

sia pure

cui all’art. 369 cod. proc. civ., n. 2), introducendo nel sistema
elementi di alea ed imprevedibilità che sarebbero gravemente
pregiudizievoli del principio

della certezza del diritto,

finendo

con 12 far dipendere il giudizio sull’osservanza delle forme e del
termini,

e l’esito stesso del giudizio, da circostanze casuali ed

imponderabili. Mentre non sembra in contrasto con detto
orientamento quello che consente
conseguente

inpperatività

il

recupero

de//’atto,

con

della sanzione di improcedibilità

comminata dall’art. 369 cod. proc. civ., allorché pur avendo il
ricorrente prodotto copia informe del ricorso, non vi siano dubbi
sulla conformità all’originale della

copia (in

tal senso, cfr.

Cass. 26 giugno 2008 n. 17534, in un’ipotesi in cui l’unica
difformità fra /a copia

e l’originale era rappresentato dalla

circostanza che la copia non recava
n.

/a procura; nonché Sez. unite

323 del 2976, in un caso in cui il ricorso depositato in copia

recava dichiarazione dell’ufficiale giudiziario attestante
l’avvenuta notifica e l’originale del ricorso risultava inserito
nel fascicolo del resistente), trattandosi

di fattispecie affatto

diverse da quella in oggetto, in cui – come si è detto – la copia

n. 10870-14 D’ Ascola rei

6

con riferimento all’altro onere, sanzionato da improcedibilità di

riguardava un

ricorso, dichiaratamente incompleto nel suo

procedimento di notificazione.»
3) Discende da quanto esposto la declaratoria di improcedibilità
del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite,

liquidate in dispositivo, in relazione al valore della

Il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto
dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, coma 18, cosicchè va dato atto

della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo
unificato.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese
di lite liquidate in euro 1.500 per compenso, 200 per esborsi,
oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. l
quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal coma 17
dell’art. l della legge n.

228/12 per il versamento di ulteriore

importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di
sezione civile tenuta il 22 ottobre 2015

consiglio della Sesta 2^

controversia.

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