Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6620 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.14/03/2017), n. 6620
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29686-2015 proposto da:
D.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE
MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LANZI,
rappresentata e difesa dall’avvocato DIEGO MANZO;
– ricorrente –
contro
D.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2355/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 25/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI
GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
D.M.R. ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ebbe a rigettare la domanda con la quale la stessa aveva chiesto la condanna della sorella D.R. (parte convenuta) all’adempimento dell’obbligazione, assunta con l’atto di divisione del 06/06/2002, di trasferirle una frazione di un locale cantinato nonchè al risarcimento del danno;
– la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
– la ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il Collegio, anche avuto riguardo alla memoria depositata dalla parte ricorrente, ritiene non sussistente l’evidenza decisoria;
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rimette la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017