Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6620 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.L., rappr. e dif. dall’avv. Marco Esposito,

marcoesposito.avvocatinapoli.legalmail.it, elett. dom. presso lo

studio in Napoli, via Toledo n. 106, come da procura spillata in

calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Milano 5.4.2018, n. 1751/2018,

in R.G. 2681/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

FERRO Massimo alla camera di consiglio del 31.1.2020;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. D.L. impugna la sentenza App. Milano 5.4.2018, n. 1751/2018, in R.G. 2681/2017 che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza Trib. Milano 28.4.2017 reiettiva del ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. la corte, condividendo il giudizio del tribunale sulla inattendibilità del narrato del richiedente, giunto dal Senegal, oltre che della natura comunque privatistica della controversia in cui era coinvolto (fuga per timore di ritorsioni a seguito di incendio della sua panetteria, propagato ai vicini), ha: a) negato il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, per mancato riscontro e omessa allegazione di specifica persecuzione, così come di un rischio alla vita o alla persona, per effetto di coinvolgimento in conflitto più diretto, apparendo altresì generica la prospettata paura anche nei suoi confronti in quanto responsabile per i danni da risarcire; b) ritenuto, stante il non enunciato collegamento tra fuga e rischio di violenza diffusa nella zona di provenienza (Casamance), infondato il pericolo di anni gravi in casi di rimpatrio; c) escluso il diritto alla protezione umanitaria, per omessa allegazione della vulnerabilità, nonchè mancata prova di specifiche circostanze idonee a permettere la contestualizzazione dell’impedimento nel Paese d’origine dei diritti fondamentali;

3. il ricorso descrive un unico motivo di censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. Con il motivo si contesta, anche come vizio di motivazione, la mancata valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 14 e di quella umanitaria, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5;

2. il ricorso è inammissibile, per tardività della sua proposizione; il ricorrente, con esplicito riferimento alla mera data di pubblicazione della sentenza impugnata (5 aprile 2018), documenta di avere proceduto alla notifica in via telematica dell’odierno ricorso con accettazione del relativo sistema solo alle ore 23:47:10 del giorno (OMISSIS) e consegna in casella all’Avvocatura dello Stato alle successive ore 23:47:18 dello stesso (OMISSIS), dunque oltre la scadenza del 5 novembre 2018;

3. anche conferendo data di effettuazione dell’adempimento allo stesso giorno (OMISSIS), a seguito di Corte Cost. n. 75 del 2019, trattandosi di notifica con modalità telematiche e dunque, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies, (conv. con modiche nella L. 17 dicembre 2012, n. 221), con scissione, per il notificante, ancorchè l’operazione sia avvenuta oltre le ore 21 e però prima delle ore 24, non appare così rispettato il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c.; la conseguenza così enunciata pur tiene conto della sospensione dei termini feriali, dando continuità al principio per cui “la disciplina introdotta con il d.. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del citato decreto, alle controversie instaurate successivamente al 18.8.2017… conseguentemente, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello rese su ricorsi originariamente introdotti anteriormente a quella data si applica la precedente disciplina (anche riguardo alla sospensione dei termini durante il periodo feriale)” (Cass. 30970/2019, 30040/2019); si tratta di indirizzo che ha fissato lo spartiacque processuale avuto riguardo a “ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data” (Cass. 22304/2019);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 9660/2019, 25862/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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