Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6620 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6620 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 5802-2013 proposto da:
PAZZACLIA MARIO AGOSTINO PZZMGS36E02A327T,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO DE
DOMINIQS 42, presso lo studio dell’avvocato ALDO ANTONIO
MARIO LIVIO PAZZAGLIA, che lo rappresenta e difende giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE di ALFONSINE;
– intimato-

avverso la sentenza n. 1610/2011 del TRIBUNALE di RAVENNA
del 9/11/2011, depositata i129/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Data pubblicazione: 06/04/2016

CONSIDERATO IN FATTO
PAZZAGLIA Mario Antonio proponeva opposizione avverso il verbale di
contestazione di illecito amministrativo n. 410/05V del 12 febbraio 2005,
relativo a una violazione dell’art. 142 CdS commessa il 12 febbraio 2005, respinta
dal Giudice di Pace di Ravenna con sentenza n. 479 del 2009, depositata in data

Proposto appello dal PAZZAGLIA, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n.
1610 del 2011, depositata il 29 dicembre 2011 e non notificata, annullava il
verbale contestato, compensando le spese processuali.
Con ricorso notificato il 13 febbraio 2013, l’odierno ricorrente ha domandato la
cassazione della sentenza suindicata in base a un unico articolato motivo, con cui

ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, 132,
secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché un difetto di
motivazione.

Il COMUNE DI ALFONSINE non ha svolto difese nel presente giudizio di
legittimità.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo dichiararsi l’inammissibilità del

ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene superfluo riferire il motivo del ricorso, in quanto esso appare
inammissibile.
Il ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione a
mezzo posta del ricorso, e d’altro canto le Sezioni Unite di questa Corte hanno
affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato
contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a
mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. o della raccomandata con la
quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento
Ric. 2013 n. 05802 sez. M2 – ud. 24-09-2015
-2-

10 febbraio 2009.

delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in
funzione della prova dell’av -venuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne
consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente
può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma
disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui
all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai
sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c.. In caso, però, di mancata produzione
dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la
concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore
del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di
consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis
c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la
prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere
all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto
previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982 (Cass. SSUU n. 627
del 2008).
Nella specie nessuno è comparso per il ricorrente per offrire detta prova e perciò
il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto del compimento di attività
difensiva da parte dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ric, 2013 n, 05802 sez. M2 – ud. 24-09-2015
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prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 24

settembre 2015.

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