Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 662 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 662 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 1947-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GEFIN DI GEROSA GIUSEPPE & C. SAS;

intimato

avverso la sentenza n. 68/2005 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 04/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 15/01/2014

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i

udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

,-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
\ 1.Con sentenza n.68149/95, depositata il 1.11.2005, la CTR della Lombardia, in accoglimento
parziale dell’appello proposto dalla GE.FIN. s.a.s., riformava la sentenza resa dalla CTP di Sondrio
che aveva disatteso il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di rettifica per la ripresa
a tassazione di IVA relativa all’acquisto di merce per la quale non era stata emessa autofattura e per
la rivendita della stessa merce operata con ricarico percentuale del 7,29%.
2. Riteneva la CTR che l’Ufficio, nell’assoggettare all’IVA tanto gli acquisti della contribuente non

violato il fondamentale principio, valevole in campo di imposizione indiretta, per il quale
l’ammontare dell’imposta è costituito dalla differenza fra quella che grava sulle vendite e quella che
grava sugli acquisti effettuati nello stesso periodo.
3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale
la società contribuente, ancorchè ritualmente citata, non ha fatto seguire il deposito di memorie
scritte.
MOTIVI DELAL DECISIONE
4. L’Agenzia ricorrente, con l’unico motivo proposto, ha dedotto la violazione e falsa applicazione
19 e 41 dpr n.633172, in relazione dell’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.Lamenta che la CTR,
nell’accogliere la censura espressa dagli. contribuente, aveva tralasciato di considerare che
l’operatività della detrazione dell’IVA assolta o dovuta dal soggetto passivo o allo stesso addebitata
a titolo di rivalsa rispetto alle operazioni effettuate presuppone l’esatto adempimento degli obblighi
di fatturazione e di registrazione di cui agli artt.21 ss dpr cit.
4.1 Orbene, poichè era pacifico che nessuno degli obblighi di fatturazione e registrazione era stato
assolto dal contribuente, per come ritenuto dalla CTR statuendo esaminando il rilievo 2/A della
contestazione, gli acquisti avvenuti senza emissione di fattura da parte del cedente e senza
emissione di autofattura da parte della cessionaria erano stati sanzionati alla stregua dell’art.41
comma 6 dpr n.633/72-al quale era successivamente subentrato l’art.6 D.lgs.n.471/97-.
4.2 Da ciò conseguiva che la somma pretesa dall’Ufficio nell’ambito del rilievo 2/A non integrava
l’imposta dovuta, ma costituiva la sanzione per la mancata emissione dell’autofattura. Ragion per
cui non rispondeva al vero che l’amministrazione avrebbe riscosso VIVA sugli acquisti. Ipotesi,
quest’ultima, ricorrente solo nell’ipotesi in cui il contribuente avesse correttamente emesso
l’autofattura. Ciò escludeva pertanto il diritto a detrazione dell’imposta reclamata dalla società.
5. La censura è fondata.
5.1 La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “il diritto del cessionario di beni alla
detrazione di cui all’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 trova titolo nell’esatto adempimento

fatturati dal cedente che i successivi acquisti con ricarico, come accertato dai verbalizzanti, aveva

degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25 del citato d.P.R. secondo i quali il cedente deve emettere la fattura per l’operazione imponibile, annotarla nel registro
delle fatture e trasmetterne copia, con addebito del tributo, al cessionario, il quale deve a sua volta
annotarla nel registro degli acquisti – ed è esercitabile indipendentemente dall’effettivo pagamento
del tributo da parte del cedente e dal versamento a quest’ultimo di pari importo, in via di rivalsa, da
parte del cessionario” (Cass. 4767/1993;Cass.n. n. 16702 del 08/08/2005;Cass. n. 28333 del
21/12/2005;Cass. n. 12913 del 21/05/2008;).

l’omessa o ritardata fatturazione, o la mancata regolarizzazione della fattura da parte del cessionario
o committente che “nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza
emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad
emetterla”, costituisce una violazione di carattere sostanziale e non formale, poichè tanto il
momento dell’emissione della fattura che quello della regolare emissione di tale documento
contabile (art. 41 dello stesso decreto sull’IVA), sono fondamentali, potendo tali condotte incidere,
ed in maniera significativa, su di una diversa determinazione del reddito o dell’imposta in questione
(cfr. Cass. 27621/08 e Cass.n.26513/2011).
5.3 Occorre infine rammentare che questa Corte, a Sezioni Unite, ha definitivamente acclarato che
l’art. 41, comma sesto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo in vigore ,
anteriore all’intervento abrogativo e sostitutivo operato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), nel
disporre che al cessionario di beni o committente di servizi si applichino, in caso di omessa o
irregolare fatturazione e mancata regolarizzazione, <>, considera tale prelievo, compreso quello d’importo pari
all’imposta, quale sanzione, ferme restando le obbligazioni verso l’erario del cedente di beni o
prestatore di servizi per l’imposta, le sanzioni a suo carico e le dichiarazioni annuali Cass.S.U.n.26126/2010-.
5.4 Orbene, il florilegio di principi testò espressi, che questo Collegio condivide, dimostra
inequivocabilmente l’errore nel quale è incorsa la CTR la quale, dopo avere acclarato, esaminando il
rilievo n.2/A, che dalla ricostruzione operata dai verbalizzanti era emerso l’imponibile non
contabilizzato di £.518.512.307, ha poi escluso che l’Ufficio potesse calcolare VIVA sia su detto
importo che su quello delle vendite successivamente operate dalla contribuente.
5.5 Così facendo, infatti, il giudice di appello non ha considerato i principi sopra esposti che, da un
canto, escludono il diritto a detrazione dell’IVA in caso di mancata fatturazione, pacifica nel caso di
specie e, dall’altro, qualificano come sanzione l’importo preteso dall’Ufficio in caso di inosservanza

5.2 Si è poi aggiunto che in forza del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 41,

CSENTE

Ai SENS i
N. 131 TALI, ALI..

n.
MATERiA TRiBUTAKIA

degli obblighi di auto fatturazione connessi alla mancata emissione della fattura da parte del
cedente, in tal modo escludendo ogni profilo di doppia imposizione.
6.Sulla base di tali considerazioni, la doglianza è fondata.
7.La sentenza impugnata va per l’effetto cassa e non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti
la causa può essere decisa nel merito ex art.384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo del
contribuente rispetto alla questione ancora controversa
8.Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei due gradi del giudizio mentre le spese del

P.Q.M.

la Corte
Accoglie il ricorso
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in euro 2000.00 per
compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso il 2.12.2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte contribuente

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