Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 662 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/01/2011), n.662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO N. 50, presso lo studio dell’avvocato GRADASSI

SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DE RUVO GAETANO giusta delega in calce al ricorso

notificato;

– resistente –

contro

P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 154/2009 del TRIBUNALE di PERUGA, SEZIONE

DISTACCATA di FOLIGNO del 24/07/09, depositata l’11/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

IL Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2010, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dott. A. Carestia, osserva e ritiene:

il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive “Il relatore, cons. M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

1. con atto di precetto notificato il 9.02.2006, non opposto e seguito da pignoramento presso l’INPS di Foligno, P.C. ha azionato presso questo ente, erogatore del trattamento pensionistico in titolarita’ di B.A., il credito da lei vantato nei confronti di quest’ultimo, proprio coniuge, sulla base della sentenza n. 751/90, di separazione personale dal medesimo ed inerente al contributo attribuitole per il mantenimento della figlia delle parti.

2. con sentenza del 24.07 – 11.08.2009, il Tribunale civile di Perugia – sezione distaccata di Foligno, ha respinto l’opposizione all’esecuzione proposta dal B. ritenendo non fondate le eccezioni da questi svolte, d’incompetenza funzionale del giudice adito, di prescrizione del credito e di estinzione dell’obbligo di mantenimento della figlia.

3. contro tale sentenza B.A. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di P.C. (con notifica esperita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. cui deve accedere l’A/R) e dell’INPS (notificato il 13.11.2009), che non hanno svolto attivita’ difensiva.

4. a sostegno del ricorso in questa sede il B. deduce i seguenti quattro motivi:

a) Violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 441 bis convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326 – contraddittorieta’ della motivazione – in riferimento all’eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito.

b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., punto 1 e mancata applicazione della prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4.

c) Omessa motivazione sulla intervenuta estinzione dell’obbligazione dell’opponente – ricorrente.

d) Violazione dell’art. 91 c.p.c. in riferimento alla condanna alle spese del giudizio.

5. il ricorso inerente a sentenza resa in causa di opposizione all’esecuzione, quand’anche ammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, con riguardo all’art. 616 c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 non appare meritevole di favorevole apprezzamento posto che:

a) con il primo motivo si solleva impropriamente una questione di competenza in riferimento al rapporto tra tribunale e sezione distaccala (cfr, da ultimo cass. 201009915) e comunque s’invoca genericamente un’interpretazione del rubricato art. 44 non in linea con quella argomentatamente e condivisibilmente resa da questa Corte nella sentenza n. 3382 del 2009;

b) con il secondo motivo si sostiene l’inapplicabilita’ dell’art. 2941 c.c., n. 1, in tema di sospensione tra coniugi della prescrizione, solo assumendo che il rapporto in contestazione verte tra ex coniugi, laddove, invece, dalla pronuncia impugnata emerge chiaramente che il credito azionato in via esecutiva si fonda sulla statuizione contenuta nella sentenza di separazione personale delle parti e che, quindi, concerne somministrazioni antecedenti lo scioglimento del vincolo coniugale;

c) quanto al terzo motivo, in effetti, come ineccepibilmente ritenuto dal giudice di merito, il diritto della P. al contributo di mantenimento della figlia riconosciutole in sede separatizia non cessa ipso jure e puo’ essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 cod. proc. civ..

d) la soccombenza del B. legittimava la sua condanna al pagamento delle spese di lite.

6. il ricorso puo’, quindi, essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per esservi respinto.

Roma, il 4 settembre 2010”.

la relazione e’ stata notificata al Pubblico Ministero ed al difensore del ricorrente.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Avverso le proposte contenute nella relazione di cui sopra non e’ stata mossa alcuna osservazione ne’ emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle in essa esposte.

Il ricorso va, quindi, respinto per manifesta infondatezza.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione atteso l’esito del giudizio ed il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso per manifesta infondatezza.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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