Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 662 del 12/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.12/01/2017), n. 662
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2452-2015 proposto da:
CONSORZIO CONSOGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Presidente del Consiglio Direttivo, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI ARIITA giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
GAETANO DE RINO, DANIELA ANZIANO giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6482/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
30/10/2013, depositata il 02/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESI;
udito l’Avvocato Drancesca Ferrazzoli (delega avvocato Gaetano De
Ruvo) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il Consorzio Consogea propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, emessa il 17 febbraio 2015 n. 6482, nella causa civile iscritta al n. 8387 del 2008, relativa al gravame avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 23 maggio 2007 n. 10357, concernente l’esecuzione del contratto di appalto, stipulato con l’INPS, denominato P1-ottico.
Il Consorzio, premesso che con la impugnata sentenza la Corte romana aveva in realtà deciso, per errore, un diverso gravame (relativo alla causa iscritta al n. 8389/2008) avverso un’altra sentenza del medesimo tribunale (n. 10344 del 2007), emessa tra le stesse parti ma riguardante un diverso contratto di appalto, denuncia la radicale inesistenza della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., mancando dei requisiti necessari per produrre l’effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, cioè il riferimento ai fatti del processo, la motivazione in fatto e diritto e il dispositivo, riguardante la conferma di un’altra sentenza, e dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte deciso su un appello che nulla aveva a che vedere con le domande da esso presentate nel giudizio n. 8387/2008.
L’INPS, controricorrente, ha chiesto di provvedere secondo giustizia.
Il ricorso è manifestammente fondato.
L’errore, emergente dagli atti, in cui è caduta la Corte romana, è incontestato. Si deve quindi applicare il principio secondo cui la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa (seppure, nella specie, tra le stesse parti), è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, comportando un incompiuto esercizio della giurisdizione; quindi, si deve cassarla con rinvio, affinchè si possa procedere alla sua rinnovazione, mediante l’emanazione di un atto valido conclusivo del giudizio (v. Cass. n. 6162/2014, n. 15002/2015).
Le parti non hanno presentato memorie.
Il Collegio condivide la predetta relazione.
in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017