Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6619 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 23/03/2011), n.6619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.E., MO.EN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 114/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 07/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la CTR di Bologna – a seguito della istanza di definizione della lite presentata dai contribuenti L. n. 289 del 2002, ex art. 16, – ha dichiarato estinto il giudizio promosso per l’annullamento dell'”avviso di rettifica e liquidazione” dell’imposta di registro notificato in relazione all’atto di divisione a rogito F. C. A. di Modena 23.2.1996 rep. 76455/11777. L’Agenzia aveva negato l’applicabilità del condono sul rilievo che l’atto impugnato aveva esclusivamente contenuto liquidazione avendo l’Ufficio dato seguito alla richiesta dei condividenti di applicazione della L. n. 154 del 1988, art. 12. Rigettando tale tesi CTR ha osservato: “L’oggetto sostanziale della controversia è infatti rappresentato proprio dal maggior valore attribuito ai beni costituenti l’assegno di uno dei due soggetti beneficiari della divisione, tanto più che l’atto impugnato costituisce l’unico atto con il quale l’Agenzia delle entrate ha esercitato la pretesa tributaria contestata dai contribuenti. Ne discende che, a prescindere dalla sua qualificazione formale, l’atto in questione deve essere qualificato, per gli effetti di cui alla citata L. n. 289 del 2002, art. 16, come atto di imposizione”. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge, insistendo nella tesi che le liti radicate su di un atto di liquidazione emesso L. n. 154 del 1988, ex art. 12, non sono definibili L. n. 289 del 2002, ex art. 16, difettando nelle fattispecie ogni profilo autoritativo di accertamento. I contribuenti non si sono difesi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Si fonda invero sull’assunto che “Dal corpo dell’atto si evince che l’Ufficio non ha effettuato altro che una liquidazione delle imposte secondo le richieste della parte contribuente. La composizione specifica dell’avviso in esame, il quale può contenere sia gli elementi dell’avviso di accertamento, sia gli elementi dell’avviso di liquidazione, fa ritenere che la parte contribuente abbia impugnato, come in effetti ha fatto, la parte avente contenuto liquidatorio, prevalente rispetto all’inesistente contenuto accertativo- impositivo”. Questa corte non è in grado di verificare la fondatezza del rilievo, perchè nè la sentenza nè il ricorso espongono in modo comprensibile i presupposti di fatto della controversia. Il ricorso in specie non riporta il tenore dell’atto impugnato dal quale risulterebbe che esso non esprimeva alcuna potestà impositiva, ma sviluppava solo dei calcoli aritmetici in relazione ai dati dichiarati (o accettati ex-ante) dagli stessi contribuenti.

Nulla in punto spese, giacchè parte intimata non si è difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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