Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6619 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26749-2015 proposto da:

C.C.B., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA

CATTANI;

– ricorrente –

contro

C.C.E., C.C.S., rappresentati e

difesi dall’avvocato CAMILLA ZAMPARINI;

– controricorrenti –

nonchè contro

EREDI DI C.C.T., CO.CA.EL.,

C.C.M.T., T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 970/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente C.B.C. impugna – articolando cinque paragrafi di ricorso, che si dice valgano come motivi di censura, a sua volta suddivisi in sottoparagrafi distintamente umerati – la sentenza n. 970/2015 del 21 maggio 2015 resa dalla Corte d’Appello di Bologna, che aveva rigettato l’appello proposto dallo stesso C.C.B. avverso la sentenza 8 giugno 2006, con la quale era stata respinta l’impugnativa avanzata dal ricorrente delle deliberazioni assunte in data 10 settembre 1999 dalla comunione ereditaria di Consolino C.C.B..

Si difendono con controricoricorso C.C.E. e C.C.S., mentre rimangono intimati senza svolgere difese, gli eredi di C.C.T., deceduto il (OMISSIS), C.C.M.T., Co.Ca.El. e C.C.G.P..

In via pregiudiziale, le controricorrenti eccepiscono l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 1, avendo il ricorrente depositato il proprio ricorso in cancelleria il 21 novembre 2015, dopo aver richiesto la notifica il 26 ottobre 2015.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), (in quanto l’ipotesi di improcedibilità del ricorso, seppur non sia prevista espressamente tra i casi di applicabilità del procedimento decisorio in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., vi si ritiene egualmente compresa: Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21563 del 18/10/2011), su proposta del (proposta derelatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis, comma 2, c.p.c..

Il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi di improcedibilità del ricorso principale, come prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, sicchè la causa va rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2^ civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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