Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6619 del 06/04/2016
Civile Sent. Sez. 6 Num. 6619 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA
SENTENZA
sul ricorso 14005-2014 proposto da:
ARCERI ITALIA, PROVENZANO SIMONA, PROVENZANO
ROSARIO LUCA, in proprio ed in qualità di eredi di Provenzano
Gianfranco, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA T.
FORTIFIOCCA 9, presso lo studio dell’avvocato ELENA IEMBO,
rappresentati e difesi dall’avvocato TOMMASO RICCI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
Data pubblicazione: 06/04/2016
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 689/2012 RG. della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHL
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 giugno 2012 presso la Corte d’appello di
Salerno Italia ARCERI, Rosario Luca e Simona PROVENZANO, agendo in
proprio e quali eredi di Gianfranco Provenzano (deceduto il 14.5.2005), hanno
proposto domanda di equa riparazione in relazione all’irragionevole durata del
giudizio civile di scioglimento di comunione di bene immobile introdotto
dinnanzi al Tribunale di Catanzaro con atto di citazione notificato nell’anno 1999
e definito, in primo grado, con sentenza pubblicata l’8 novembre 2007,
proseguito in grado di appello con atto di impugnazione notificato nell’anno
2008 e non ancora concluso al momento della presentazione della domanda di
equa riparazione.
La Corte di merito ha rigettato la domanda iure successionis ed accolto quella
iure proprio, liquidando €,. 1.229,50 per ciascun ricorrente, spese compensate,
asserendo la mancanza di prova della qualità di eredi dei ricorrenti.
Per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso i PROVENZANO e
l’ARCERI, sulla base di due motivi.
L’intimato Ministero scaduti i termini per illustrare le difese, ha depositato
“atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di
discussione.
Rìc. 2014 n. 14005 sez. M2 – ud. 24-09-2015
-2-
SALERNO del 18/ 10/ 2013, depositato il 26/ 11/ 2013;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2 della Legge n. 89 del 2001 e degli artt. 6 par. 1 e 13 della
CEDU, per non avere a loro riconosciuto, iure hereditatis, l’indennizzo per la
si erano immediatamente costituiti dinanzi al Tribunale di Catanzaro.
Il motivo è manifestamente fondato.
Nel caso di specie vi è la necessità di distinguere l’azione esercitata dalle
originarie ricorrenti iure hereditatis da quella relativa alla durata non ragionevole
del processo da loro proseguito iure proptio.
In tema di equa riparazione ai sensi della
L n. 89 del 2001,
qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta successivamente al decorso del
termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto a conseguire, jure
successionis, l’indennizzo maturato dal de cuius per l’eccessiva protrazione di un
processo che lo vide parte, nonché, iure proprio, l’indennizzo dovuto in
relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui
abbia assunto formalmente la qualità di parte, costituendosi nel giudizio.
La corte territoriale non si è attenuta a tale principio negando la legittimazione
degli eredi per il periodo anteriore alla loro costituzione nel giudizio, asserendo la
mancanza di prova della loro qualità di eredi, nonostante abbia accertato che gli
stessi hanno agito nel giudizio presupposto facendo valere iure successionis il diritto
del de cuius (v. decreto impugnato), per cui non si pone una questione di difetto
di prova della legittimazione attiva, essendo stata detta qualità già accertata nel
giudizio presupposto.
Il secondo ed il terzo motivo — con i quale parte ricorrente si duole che la
corte di merito abbia compensato le spese di lite — rimangono assorbiti
dall’accoglimento del primo mezzo.
Ric. 2014 n. 14005 sez. M2 – ud. 24-09-2015
-3-
durata eccessiva del giudizio presupposto, pur nella consapevolezza che gli stessi
Conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio
alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese di
questo giudizio.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione Civile, il 24
settembre 2015.
P.Q.M.