Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6618 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 23/03/2011), n.6618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.E., P.M.B., P.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

PINTOR EFISIO con Studio in CAGLIARI VIA GRAZIA DELEDDA 74 (avviso

postale), giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 66/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 27/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.M.B. ed P.E. trasferirono a P. S. un appartamento in cambio della quota di un immobile fra loro diviso. Il 3 marzo 1994, in sede di registrazione dell’atto, l’Ufficio applicò l’aliquota agevolata per gli acquisti “prima casa”, domandata da due dei contraenti. Rilevato successivamente che il terzo di essi non aveva richiesto l’agevolazione, il 4 ottobre 1996 notificò avviso di liquidazione della differenza rispetto alla aliquota ordinaria, motivando “Trascrizione e voltura a seguito di erronea tassazione. D.P.R. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. b)”.

I tre contribuenti impugnarono l’avviso sostenendo che la motivazione non consentiva di comprendere il titolo della pretesa, giacchè i due beni permutati avevano lo stesso valore. La Commissione Provinciale di Cagliari accolse il ricorso. Nel corso del giudizio d’appello, promosso dall’Agenzia, i contribuenti presentarono domanda di definizione della lite L. n. 289 del 2002, ex art. 16. L’Ufficio respinse l’istanza. L’impugnativa del diniego fu decisa insieme all’appello: la CTR respinse il gravame nel merito e dichiarò cessata la materia del contendere in applicazione della normativa di condono. L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi avverso la decisione della CTR. Parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ preliminare la decisione della questione concernente l’ammissibilità del condono, riproposta col secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16.

Sostiene l’Agenzia che la controversia non rientrerebbe fra quelle condonabili in quanto radicata su di un atto non impositivo ma di mera riscossione, fondato sugli stessi dati rappresentati dai contribuenti. L’ufficio non avrebbe rilevato nessuna circostanza diversa, nè contraddetto le valutazioni degli interessati, ma soltanto corretto l’errore commesso in sede di registrazione, quando aveva trascurato che la aliquota agevolata non spettava a tutti i contraenti, sicchè la permuta doveva scontare l’imposta ordinaria applicabile alla prestazione conseguita dal terzo condividenti, escluso dal beneficio “prima casa”.

Il motivo è fondato. Questa corte ha chiarito che la lite pendente di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, è quella radicata su di un contenzioso non solo apparente ma concreto, fondato sul contrasto fra le parti circa la esistenza o la rilevanza di un presupposto giuridico o di fatto della pretesa tributaria. Non è pertanto suscettibile di definizione per condono quella instaurata in ordine ad un provvedimento di mero calcolo del tributo, come l’avviso di liquidazione emesso, a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali, in base agli stessi dati originariamente forniti dal contribuente (Cass. 748/2010).

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè si rivolge avverso una parte della motivazione, ed una statuizione del dispositivo della sentenza impugnata, che la CTR ha formulato senza ragione, atteso che la pronuncia di ammissibilità del condono era idonea a definire la lite, ed escludeva ogni necessità di valutare il merito del ricorso, del quale era venuto meno l’interesse alla decisione e la “potestas iudicandi” (Cass. 3840/2007). La questione della sufficienza della motivazione dell’avviso di liquidazione dovrà pertanto essere riesaminata in sede di rinvio, giacchè la presente pronuncia elimina il presupposto (pretesa cessazione della materia del contendere per definizione stragiudiziale della controversia) che ne rendeva irrilevante la decisione già inutilmente espressa dal giudice impugnato.

La decisione sulle spese va riservata al definitivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sardegna.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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