Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6618 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.14/03/2017), n. 6618
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26918/2014 proposto da:
L.D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SALVIA;
– ricorrente –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA
PULLI cd EMANUELA CAPANNOLO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 265/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’8/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATA IN FATTO
che:
1. con sentenza del 4 giugno 2014, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto della domanda proposta dall’attuale ricorrente nei confronti dell’INPS ed intesa al riconoscimento del suo diritto all’assegno di invalidità;
2. la Corte territoriale – precisato che al fine di stabilire il superamento del limite di reddito previsto dalla legge per poter accedere alla prestazione invocata occorreva tenere conto non solo del reddito personale ma anche di quello del coniuge prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013 – rilevava che l’assistita neppure avrebbe potuto utilmente ridurre la pretesa al periodo successivo al 28 giugno 2013, posto che, a quell’epoca, non avrebbe più potuto beneficiare perchè ultrasessantacinquenne e confermava l’insussistenza del requisito reddituale per beneficiare dell’assegno;
3. per la cassazione della decisione propone ricorso l’assistita sulla base di un unico motivo;
4. l’I.N.P.S. ha rilasciato solo procura;
5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
6. con l’unico motivo di ricorso, deducendo plurime violazioni di legge, si censura la decisione di appello per avere, al fine della verifica del requisito reddituale, cumulato al reddito individuale della ricorrente anche il reddito del coniuge e si sostiene che la corretta interpretazione del disposto della L. n. 33 del 1980, art. 14-septies comportava la esclusiva considerazione del reddito personale dell’interessato ai fini IRPEF, come confermato dallo ius superveniens di cui alla L. n. 99 del 2013, art. 10, commi 5 e 6;
7. non sussistono i presupposti per la trattazione camerale della soluzione alla questione posta con il ricorso, con la quale si prospettano profili di non conformità ai canoni costituzionali delle disposizioni relative al requisito economico per il beneficio di cui trattasi.
PQM
La Corte dichiara insussistenti i presupposti per la trattazione camerale e manda alla pubblica udienza della Sezione Quarta della Corte.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017