Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6618 del 06/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 6618 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA

sul ricorso 13780-2014 proposto da:
MINNITI ETTORE, IVIINNITI CORRADO, DI FALCO
GIOVANNA, MINNITI MARZIA, MINNM GIUSEPPE,
GUZZARDI VINCENZO, GUZZARDI SIMONETTA
FRANCESCA, LA TERRA ROSA CONCETTA, GUZZARDI
LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN TOMMASO
D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO
DIERNA, rappresentati e difesi dall’avvocato GABRIELE
MAJORCA giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

G9C,
S

Data pubblicazione: 06/04/2016

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

avverso il decreto n. 92/2009 V.G. della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 15/11/2013, depositato il 09/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 9.12.2013 la Corte d’appello di Messina ha accolto la domanda
proposta da Vincenzo, Maria, Simonetta e Luca GUZZARDI e Rosa Concetta
LA TERRA, in proprio e quali eredi di Corradina Oddo (deceduta il 3.7.1993),
intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla
durata non ragionevole di un giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Siracusa,
con atto di citazione notificato fra l’agosto ed il novembre 1979, avanti al quale la
loro dante causa era stata convenuta, definito in unico grado con sentenza
depositata il 14 settembre 2012, commisurato l’indennizzo in €. 5.230,00 pro
quota e in €. 270,00 ciascuno (per essersi gli stessi costituiti in proprio, a seguito
del decesso della convenuta, il 17.12.2008) per il periodo di durata irragionevole
del giudizio presupposto pari a dieci anni, cinque mesi e quindici giorni, quanto
alla de cuius, e pari a sei mesi e dieci giorni, iure proprio.
Per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso Ettore e Corrado
MINNITI, in qualità di eredi (figli) di Maria Guzzardi (figlia di Con-adina Oddo),
Giovanna DI FALCO, Marzia e Giuseppe MINNITI, in qualità di eredi di
Vincenzo Minniti (figlio di Maria Guzzardi), Vincenzo GUZZARDI, Simonetta

Ric, 2014 n. 13780 sei. M2 – ud. 24-09-2015
-2-

– controticorrente –

Francesca e Luca GUZZARDI, Rosa Concetta LA TERRA affidato a un unico
complessivo motivo; ha resistito con controricorso il Ministero intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.
applicazione della legge n. 89 del 2001, lamentano la mancata liquidazione
dell’indennizzo in loro favore anche per il periodo in cui — deceduta la loro dante
causa — non avevano assunto formalmente la posizione di parti nel giudizio
presupposto, oltre ad essere stata liquidato un indennizzo prendendo a
parametro quale dies a quo la data dì costituzione della Oddo, il 16.1.1980, e non
già la data di notificazione della citazione, il 9.8.1979. Inoltre, sarebbero violativi
della disciplina della Corte di Strasburgo i parametri utilizzati per la
determinazione dell’indennizzo commisurati ad C. 500,00 per anno di ritardo.
Il ricorso è privo di fondamento.

Occorre premettere che, nel caso di specie, i ricorrenti risultano avere esercitato
la pretesa indennitaria spendendo la qualità di eredi di Garradina Oddo, oltre ad
essersi costituiti nel giudizio presupposto ancora pendente.
Ciò posto, in tema di equa riparazione ai sensi della L n. 89 del 2001, qualora la
parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di
ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento
dell’indennizzo, iure hereditatis, dovendosi a tal fine tenere conto del periodo
decorrente dalla data della domanda fino a quella del decesso dell’attore
originario, giacchè l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, iure
proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con
decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua
volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della
sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110
c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in
Roc, 2014 n. 13780 sez. M2 – ud. 24-09-2015
-3-

Con unico articolato motivo i ricorrenti, nel denunciare violazione e falsa

norme nazionali dalla L n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una
pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla sommin.istrazione di sanzioni
riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non
patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto paterna
subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua
Inoltre per consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 26686 del 2006 e
Cass. n.23055 del 2006) deve essere esclusa la titolarità del diritto “iure proprio”
in capo all’erede non costituito nel processo presupposto (in terna, cfr pure Cass.
n. 2969 del 2006 e Cass. n. 19032 del 2005), dal momento che anche per tutto il
tempo durante il quale, deceduta la parte originaria, gli eredi non abbiano
ritenuto di costituirsi o non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un
processo, non vi è la parte che della sua irragionevole durata possa ricevere
nocumento; la necessità di una costituzione in giudizio della parte che invoca la
tutela della legge a sanzionare l’irragionevole durata e premessa indiscutibile per
una ragionevole operatività dell’intero sistema di cui alla L n. 89 del 2001, né
potendo operare in difetto di tal costituzione lo scrutinio sul comportamento
della parte delineato dall’art. 2, comma 2, della legge, non essendo esercitabili i
poteri di liquidazione equitativa dell’indennizzo correlati, ragionevolmente, al
concreto paterna che sulla parte ha avuto la durata del processo (di recente, Cass.
n. 4003 del 2014).
Risulta quindi logica e coerente la distinzione operata dalla corte di merito, nel
computo della durata complessiva del processo, delle rispettive posizioni vantate
dai ricorrenti, al fine dell’equo indenni7zo, iure hereditatis e iure proprio, in linea
con i principi sopra enunciati.
Neanche risulta puntuale la censura svolta quanto al tempo di introduzione del
giudizio presupposto (avendo riguardo ad agosto 1979 — epoca di introduzione
del giudizio – anziché al momento della costituzione della convenuta, gennaio
1980), in quanto la Corte d’appello ha proceduto alla determinazione del
Ric. 2014 n. 13780 sez. M2 – ud. 24-09-2015
-4-

rapida conclusione (Cass. n. 23416 del 2009; Cass. n. 2983 del 2008).

quantum in relazione all’unico grado di giudizio secondo un criterio di equità

modellato sul caso concreto, plausibile, e, quindi, inidoneo a determinare per sè
una diversa soluzione della questione prospettata, non essendo il diverso lasso di
tempo (circa quattro mesi) di per sé significativo né in termini assoluti né relativi.
Il ricorso va, dunque, rigettato; le spese del giudizio di cassazione seguono la

Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato
esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla
dichiarazione di cui al TU. approvato con il D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art.
13, comma 1-quater, introdotto dalla L 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio
di cassazione che liquida in complessivi €. 500,00, oltre a spese prenotate e
prenotande a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 24
settembre 2015.

soccombenza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA