Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6617 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 23/03/2011), n.6617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

GALEAZZI LUCE SNC di GALEAZZI LUCIANO e C, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

OVIDIO 20 presso lo studio dell’avvocato DELFINI FRANCESCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARDITO PAOLO GIOVANNI,

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 26/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE DANIELA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione finanziaria ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR della Lombardia ha annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti della s.n.c. Galeazzi Luce in forza del giudicato formatosi il 7 luglio 1999 in quanto notificata oltre il termine di tre anni stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b). Parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2 e art. 78. Il motivo è fondato.

E’ pacifico in causa che la pretesa erariale era basata sulla sentenza pronunciata dalla CTR di Milano nr. 78/51/98, passata in giudicato il 6 luglio 1999. Invocando il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b), la contribuente aveva denunciato la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione dell’imposta accertata, assumendo che avrebbe dovuto intervenire entro il 6 luglio 2002. La decisione della CTR, che ha accolto la tesi, è erronea. La decadenza concerne l’esercizio del potere di imposizione, che va esercitato entro termini stabiliti a garanzia della esigenza di certezza dei rapporti giuridici e dell’interesse del contribuente alla predeterminazione del termine di soggezione all’iniziativa dell’Ufficio. A tale esigenza è riferito il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76. Ma nella specie tale esigenza non si poneva, perchè la cartella concerneva un credito tributario già definitivamente accertato, sicchè il limite temporale da osservare (non per l’accertamento ma per la riscossione, cui era inteso l’atto impugnato) era quello ordinario decennale di prescrizione stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 (Cass. 1196/2000, 19207/2004).

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e decisa la causa nel merito, ex art. 384 c.p.c., rigettandosi il ricorso originario del contribuente, introduttivo della lite.

Il contrastante esito dei gradi di merito giustifica la compensazione delle spese relative, che debbono seguire la soccombenza per il giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo della lite.

Dichiara compensate le spese dei gradi di merito. Condanna la contribuente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.300,00 per onorari oltre spese prenotate a debito, compensa fra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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