Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6617 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. I, 18/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 18/03/2010), n.6617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28967/2007 proposto da:

LA SPEZIA GIFT DI GAGLIARDI GIANFRANCO & C. S.A.S.

(c.f.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LICIA 44, presso

l’avvocato ADAMO Alessandro, che la rappresenta e difende unitamente

2010 agli avvocati CIANFANELLI DEBORAH, DEFILIPPI CLAUDIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

19/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La società La Spezia Gift di Gagliardi Gianfranco e C. s.a.s., con ricorso alla Corte d’appello di Torino, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

La corte d’appello ha in parte accolto la domanda.

Ha considerato che, aperto per la dichiarazione di fallimento della società, a distanza di 8 anni dal suo inizio il procedimento non era stato ancora chiuso ed ha determinato in cinque anni la sua ingiustificata protrazione ed in Euro 6.000,00 l’equa riparazione spettante.

2. – La Società ha chiesto la cassazione del decreto.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

Sono rivolti contro i punti della decisione in cui, da un lato non è stata tenuta a calcolo per l’equa riparazione l’intera durata del procedimento, dall’altro la riparazione è stata liquidata sulla base del parametro di Euro 1.200,00, per anno, cifra considerata non conforme ai parametri impiegati dalla Corte EDU. Si tratta di motivi non fondati.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che non è presa in violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU la decisione che commisura l’equa riparazione alla sola protrazione ingiustificata del giudizio.

Quanto poi alla liquidazione dell’equa riparazione per danno non patrimoniale il suo ammontare è stato determinato facendo impiego di un parametro, di Euro 1.200,00, per anno ricompreso nella fascia 1.000,00-1.500,00 Euro – che questa Corte ha altre volte ritenuto applicabile anche in tema di procedimento fallimentare Cass. 28 gennaio 2009 n. 2195 non senza dare ragione dei criteri usati per farlo.

2. – Il ricorso è rigettato.

3. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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