Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6617 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18678/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DILLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale

della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) s.p.a.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE

DE ROSE;

– ricorrente –

contro

M.S.J., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA

TERESA GRIMALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del 30 gennaio 2014, accoglieva l’opposizione proposta da M.S.J. avverso la cartella esattoriale notificatale in data 12.8.2011 con la quale era stato chiesto il pagamento di contributi alla gestione separata connessi al reddito da lavoro autonomo omessi e relativi all’anno 2004; il Tribunale osservava che era trascorso il termine di prescrizione quinquennale alla data del primo atto interruttivo – il 23 agosto 2010 – in quanto detto termine decorreva dal 20 giugno 2005 ovvero dalla scadenza prevista per il pagamento dei contributi relativi a redditi regolarmente dichiarati;

che l’appello proposto avverso tale decisione veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Firenze con ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., del 15 maggio 2015, non avendo ragionevoli probabilità di essere accolto;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale propone ricorso l’INPS, in proprio e nella qualità, affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la M.;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo del ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 – 31, nonchè del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 10, 13 e 18 (come modificato del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 442, art. 2), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, commi 1 e 2 (come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modifiche in L. n. 112 del 2002), del D.P.R. n. 332 del 1998, art. 2, comma 1 (così come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001), D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. f) e art. 36 ter (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendosi, dopo una ricostruzione del quadro normativo: che il contributo dovuto alla gestione separata dai lavoratori autonomi (D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 49, comma 1) abituali, ancorchè non esclusivi, non è fisso, bensì variabile – cioè dovuto solo se per effetto di detta attività si sia conseguito un reddito (quindi costituisce condizione dell’esistenza dell’obbligazione contributiva e, al tempo stesso, è pure base imponibile per il calcolo del contributo); che, in siffatta situazione, l’istituto intanto può esercitare il proprio diritto al versamento dei contributi, se il lavoratore autonomo ha conseguito un reddito; che detto accertamento può essere compiuto solo dopo la scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi e, dunque, il termine quinquennale di prescrizione non può che decorrere da tale data (ovvero il 31 luglio o dal 31 ottobre se la presentazione della denuncia dei redditi è stata effettuata in via telematica);

che il Collegio ritiene che ricorrono i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio non ponendosi la controversia in termini d’immediata evidenza decisoria.

PQM

trasmette gli atti alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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