Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6616 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 23/03/2011), n.6616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Eurasia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 91, presso l’avv.

Lucisano Claudio, che la rappresenta e difende, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– intimata costituita –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte (Torino), Sez. n. 05, n. 23/05/05, del 23 giugno 2005,

depositata il 29 settembre 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 24 gennaio 2011

dal Cons. Dr. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia origina dall’impugnazione di una cartella emessa a seguito di avviso di liquidazione non impugnato. Tra i motivi di opposizione la società contribuente lamentava la mancata notificazione dell’atto presupposto (ossia l’avviso di liquidazione) e la mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’ufficio o di un suo delegato.

La Commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto l’avviso di liquidazione, che risultava notificato a mezzo raccomandata postale, non era stato impugnato. L’appello della società contribuente era rigettato, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la medesima società propone ricorso per cassazione con due motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente deduce molteplici vizi di violazione di legge tutti intesi a contestare la ritenuta irrilevanza della mancanza di una relata di notifica che provi l’asserita avvenuta notificazione dell’avviso di liquidazione e la sufficienza dell’invio dell’avviso di liquidazione direttamente a mezzo raccomandata. Sostiene la società contribuente che la notifica, anche se a mezzo posta, deve essere eseguita, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 3, da “messi speciali autorizzati dagli Uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione”, i quali debbono redigere comunque una relata di notificazione.

Il motivo non è fondato. Infatti, la L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 1, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, stabilisce che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge”. In proposito, questa Corte ha affermato che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. n. 17598 del 2010). Inoltre può essere rilevato che, nella medesima prospettiva, il D.L. n. 261 del 1990, art. 3, comma 4, (convertito con L. n. 331 del 1990) stabilisce che “gli avvisi di accertamento parziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, possono essere notificati dall’ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si da per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa”.

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi corretta la sentenza impugnata laddove riconosce avvenuta la notificazione dell’avviso di liquidazione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento dal quale risulta pervenuto l’atto al destinatario in data 16 maggio 2000. Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente deduce molteplici vizi di violazione di legge tutti intesi a contestare la sentenza impugnata laddove ha rigettato l’eccezione relativa al difetto di sottoscrizione del ruolo da parte di soggetto legittimato e della qualifica dirigenziale del soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto, attribuendo al contribuente il relativo onere probatorio.

Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata, in proposito, correttamente evidenzia che il ruolo, come atto amministrativo, è assistito da una presunzione di legittimità, che non può esser vinta con una generica contestazione, non supportato da alcun concreto elemento: il giudice di merito afferma che il contribuente avrebbe dovuto chiedere all’Ufficio copia de documento e produrlo in giudizio a sostegno del proprio assunto, ma a tale onere il contribuente non ha adempiuto. Non è sufficiente, come il contribuente mostra di ritenere, una richiesta di accesso agli atti, rispetto alla quale si sarebbe formato il silenzio rifiuto per mancata risposta, stante il fatto che tale “diniego” non è stato impugnato nelle forme e nei termini previsti dalla legge. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Non essendo stata sviluppata dalla controparte un’utile attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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