Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6616 del 16/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2018, (ud. 11/01/2018, dep.16/03/2018),  n. 6616

Fatto

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3277/9/2015, depositata l’8 aprile 2015, non notificata, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno accolse l’appello proposto dal sig. R.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Avellino, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento, per IRPEF, addizionali regionale e comunale all’IRPEF, ed IRAP, relativo all’anno 2007.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui il contribuente resiste con controricorso.

La ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia, con l’unico motivo di ricorso, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che, in violazione del divieto di prova testimoniale nel giudizio tributario, la decisione impugnata avrebbe conferito rilievo probatorio a dichiarazioni di terzi, che possono assumere valenza indiziaria, senza che detti indizi fossero corroborati nella fattispecie in esame da ulteriori riscontri.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte, in controversie similari, ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale “Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorre a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice” (cfr. Cass. sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9080; Cass. sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8639). Ciò, analogamente, vale per il contribuente (cfr. Cass. sez. 5, 21 gennaio 2015, n. 960), il quale, nella fattispecie in esame – per resistere ad accertamento di maggiori ricavi e dunque di maggior reddito d’impresa per l’anno di riferimento, nascente da accordo intervenuto tra l’Amministrazione finanziaria ed il Consorzio Osiride, del quale il R., esercente impresa di servizi funebri, è consorziato, in virtù del quale l’Amministrazione aveva stimato induttivamente un prezzo medio ponderato di Euro 2500,00 a funerale – aveva prodotto, già in sede di accertamento con adesione, quarantadue dichiarazioni di terzi che confermavano i costi inferiori fatturati riguardo alle esequie alle quali le suddette fatture si riferivano.

L’attribuzione di valenza indiziaria delle dichiarazioni di terzi anche in favore del contribuente è peraltro funzionale al dispiegarsi del giusto processo ex art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla L. 4 agosto 1955, n. 848, per quanto attiene all’irrogazione nel processo tributario di sanzioni assimilabili a quelle penali (cfr. Cass. sez. 6-5 ord. 28 aprile, 2015, n. 8606 e la giurisprudenza della Corte EDU ivi richiamata, tra cui Corte EDU 23 novembre 2006, Jussilla contro Finlandia, e 12 luglio 2001, Ferrazzini contro Italia).

Nel caso di cui ci si occupa, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, la valenza indiziaria delle suddette dichiarazioni è stata peraltro riconosciuta dalla CTR non già sulla base del solo numero in sè della dichiarazioni, ma sulla rappresentatività (poco più di 1/3) delle stesse rispetto al numero complessivo (124) delle operazioni in accertamento e, quantunque in maniera implicita, sull’assenza di contestazione delle dichiarazioni medesime da parte dell’Amministrazione finanziaria.

A ciò consegue che alcuna violazione di legge in relazione alle norme menzionate in epigrafe è ascrivibile alla sentenza impugnata.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2018

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