Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6616 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.14/03/2017), n. 6616
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24843/2015 proposto da:
L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 44,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MIUCCIO, che lo rappresenta
e difende giusta mandato ad litem a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA
COSTANZA 35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VITTUCCI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CLEMENTINA LUCCONE,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1941/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
28/01/2015, depositata il 25/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito l’Avvocato Giuseppe Muccio difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Maria Clementina Luccone difensore della
controricorrente che si riporta al controricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, all’esito dell’odierna udienza camerale;
vista la relazione del Relatore;
considerato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5;
visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..
PQM
Rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017