Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6616 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24843/2015 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 44,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MIUCCIO, che lo rappresenta

e difende giusta mandato ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA

COSTANZA 35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VITTUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CLEMENTINA LUCCONE,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1941/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28/01/2015, depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito l’Avvocato Giuseppe Muccio difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Maria Clementina Luccone difensore della

controricorrente che si riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, all’esito dell’odierna udienza camerale;

vista la relazione del Relatore;

considerato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5;

visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..

PQM

Rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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