Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6616 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 19205 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Avv. to C.G., assistito e rappresentato personalmente,

domiciliato presso lo Studio Legale Casaccia & Associati in Roma

alla Via Poli n. 29;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– resistente –

nonchè

Equitalia Sud s.p.a., in persona del Responsabile del Contenzioso

Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio Avv.

M.S., in forza di procura speciale notarile rep. (OMISSIS) racc.

(OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce

al controricorso, dall’Avv.to Gioia Vaccari, elettivamente

domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Viale Gioacchino

Rossini n. 18;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio n. 215/10/2013, depositata in data 13 novembre

2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’li dicembre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo

Donati Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 215/10/2013, depositata in data 13 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da C.G. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore e della concessionaria Equitalia Sud s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 116/28/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva dichiarato la estinzione del giudizio intentato dal contribuente con ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale, a titolo provvisorio, veniva iscritta a ruolo nei confronti di quest’ultimo somma di Euro 4.082,43 a titolo di Irpef, add. reg., Irap e Iva, per l’anno 1999;

– dalla sentenza impugnata si evince, in punto di fatto, che: 1) avverso la cartella esattoriale (OMISSIS), emessa, a titolo provvisorio, ai fini Irpef, add. reg., Irap e Iva, per l’anno 1999, per l’anno 1999, il contribuente C.G. aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Roma eccependo la nullità della notificazione della cartella (per avere ricevuto soltanto in data 20/11/2009, un avviso di avvenuta notificazione spedito il 19/11/2008) nonchè ribadendo i motivi di censura già proposti con l’impugnativa del presupposto avviso di accertamento;2) aveva controdedotto l’Ufficio chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere stante l’emissione della sentenza della CTP di Roma n. 10/06/09 di annullamento dell’atto presupposto e il successivo sgravio della cartella; 3) il ricorrente aveva confermato l’avvenuto sgravio della cartella, chiedendo la estinzione del giudizio con vittoria di spese; 4) la CTP di Roma, con sentenza n. 116/28/11, preso atto della comunicazione dell’Ufficio di avvenuto sgravio della cartella impugnata, in esito alla decisione della CTP di Roma n. 10/06/2009 di annullamento del presupposto avviso di accertamento n. (OMISSIS) e della conseguente cessazione della materia del contendere, aveva dichiarato la estinzione del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, compensando le spese “poichè la cartella come tale emessa a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, non presentava vizi propri, ma era stata sgravata dall’Ufficio in sede di autotutela”; 5) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il contribuente ribadendo l’eccezione preliminare di nullità della notificazione della cartella esattoriale sulla quale la CTP avrebbe omesso di pronunciarsi, deducendo, comunque, la erroneità della affermazione apodittica della CTP circa la mancanza di vizi propri della cartella e censurando la disposta compensazione delle spese dovendo trovare applicazione il criterio della soccombenza virtuale ed essendo stato, nella specie, lo sgravio emesso soltanto su richiesta del contribuente, dopo che Equitalia s.p.a. aveva sollecitato il pagamento delle imposte iscritte a ruolo;6) avevano controdedotto l’Agenzia e Equitalia Sud s.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) premesso che, nella specie, la notificazione della cartella, come documentalmente provato dal concessionario, era stata regolarmente effettuata (per essere stato l’atto consegnato a mani del portiere ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3, e data comunicazione della notificazione al destinatario a mezzo plico raccomandato), era corretta la motivazione della sentenza di primo grado sul punto, sebbene succinta (“la cartella emessa non presenta vizi propri”), stante il carattere assorbente della declaratoria di cessazione della materia del contendere; 2) era corretta anche la declaratoria di compensazione delle spese disposta dalla CTP, essendo stata la cartella emessa legittimamente, a titolo provvisorio, in pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento ed avendo l’Ufficio provveduto allo sgravio della medesima entro un mese dalla notificazione della sentenza favorevole di annullamento del presupposto atto impositivo, chiedendo, in sede contenziosa, tempestivamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere; peraltro, pur considerando che, nel parallelo giudizio, era stata riconosciuta la fondatezza delle doglianze del contribuente relativamente al presupposto avviso di accertamento, si doveva tenere conto della infondatezza della eccezione del contribuente di nullità della notificazione della cartella stessa con conseguente correttezza della disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio;

– avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste, con controricorso, Equitalia Sud s.p.a.; l’Agenzia delle entrate ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e 139 c.p.c., per avere la CTR ritenuto corretta la decisione di primo grado di infondatezza della eccezione di nullità della notificazione della cartella (che sul punto si era limitato ad affermare che “la cartella emessa a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, non presentava vizi propri”) in base ad una inconsistente documentazione (copia della relata di notifica con consegna del piego, in assenza del destinatario, a persona qualificatasi come portiere – peraltro, nella specie assente dal 2001 – senza che emergessero le operazioni di ricerca da parte dell’agente notificatore del destinatario ovvero, in subordine, delle persone abilitate a ricevere la notifica in sua assenza) prodotta dal concessionario, peraltro, solo in sede di appello;

– il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito indicate;

– in primo luogo, il contribuente non ha assolto, in punto di autosufficienza, all’onere di riportare in ricorso (o di allegarvi) nelle parti rilevanti, il contenuto dell’atto di appello in merito alla proposta censura – circa l’assunta erroneità della decisione della CTP di infondatezza della eccezione di nullità della notificazione della cartella per non presentare la stessa, emessa a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, vizi propri – impedendo a questa Corte di verificare gli esatti termini della questione e di averne la completa cognizione al fine di valutare la fondatezza della censura; invero, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006; Cass. n. 14784 del 2015);

– inoltre, con la suddetta censura il ricorrente deduce, apparentemente violazioni di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017); nella specie, la CTR ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado – sebbene breve dal punto di vista motivazionale, stante il carattere assorbente della declaratoria di cessazione della materia del contendere – di infondatezza della eccezione di nullità della notificazione della cartella esattoriale; ciò in quanto, con un apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha accertato la regolarità della notificazione della cartella come documentalmente provata dal concessionario – peraltro possibile anche in sede di gravame facendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti; in particolare, il giudice di appello ha dato atto della produzione in giudizio da parte di Equitalia Sud s.p.a. della attestazione di avvenuta notificazione dalla quale risultava che l’atto era stato consegnato a mani del portiere ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3, e che al destinatario era stata data comunicazione, a mezzo plico raccomandato, della notificazione in questione secondo quanto prescritto dal comma 4 di detta disposizione (come, peraltro, lo stesso contribuente aveva ammesso); il che era sufficiente a provare il perfezionamento della notifica effettuato ai sensi dell’art. 139 c.p.c. – come anche affermato da questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 18992 del 31/07/2017; quanto alla contestazione circa la mancanza della qualità di portiere in capo al soggetto che aveva ricevuto l’atto, la CTR – presumendosi iuris tantum la qualità di portiere di chi ha ricevuto l’atto dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica Cass. n. 7827 del 15/4/05 – ha escluso – con un insindacabile apprezzamento sempre in fatto- che il contribuente avesse fornito prova contraria al riguardo, trattandosi di una circostanza rimasta del tutto indimostrata e, peraltro, palesemente in contrasto con quanto risultante dalla documentazione prodotta dal concessionario;

– si profilano, in ogni caso, inammissibili per difetto di autosufficienza gli ulteriori profili di doglianza concernenti la asserita mancanza nella relata di notifica della attestazione da parte dell’agente notificatore oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2; ciò in ossequio all’orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005) rendendosi la trascrizione integrale necessaria qualora – come nel caso di specie – sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c., non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (Cass., sez. 5, n. 1150 del 2019);

– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto corretta la decisione di primo grado di infondatezza della eccezione di nullità della notificazione della cartella, ancorchè il concessionario avesse omesso di esibire in giudizio la copia integrale della cartella notificata, con ciò impedendo al contribuente di visionarne il contenuto;

– il motivo è inammissibile per novità della questione dedotta e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che non risulta, anche dal contenuto della parte dedicata allo svolgimento del processo, la contestazione della regolarità della notificazione della cartella con riguardo alla assunta violazione dell’obbligo del concessionario di esibizione in giudizio della copia integrale della cartella notificata e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione di quella questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009);

– in ogni caso il motivo è privo di pregio;

– come chiarito da questa Corte “In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21533 del 15/09/2017; Sez. 3 -, Sentenza n. 12883 del 26/06/2020);

– con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per avere la CTR ritenuto corretta la statuizione della CTP circa la compensazione delle spese processuali quale conseguenza automatica della declaratoria di cessazione della materia del contendere (per effetto dello sgravio della cartella in esito alla decisione di annullamento dell’atto impositivo presupposto), ancorchè, in forza della sentenza n. 274 del 2005 della Corte costituzionale (in ordine al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3), dovesse trovare applicazione anche nel processo tributario il principio della c.d. “soccombenza virtuale” per la regolamentazione delle spese;

– il motivo è infondato;

– in punto di fatto dalla sentenza impugnata emerge che la CTR ha confermato la decisione del giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese processuali; in particolare la CTP – preso atto della comunicazione dell’Ufficio di avvenuto sgravio della cartella impugnata, in esito alla decisione favorevole al contribuente in merito all’impugnativa del presupposto avviso di accertamento e della conseguente cessazione della materia del contendere – aveva dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, compensando le spese “poichè la cartella come tale emessa a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, non presentava vizi propri ma era stata sgravata dall’Ufficio in sede di autotutela”;

– con la sentenza n. 274 del 2005 la Corte costituzionale – nel dichiarare costituzionalmente illegittimo, in relazione al principio di ragionevolezza, riconducibile all’art. 3 Cost., al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge – ha affermato che la compensazione “ope legis” delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante il principio di responsabilità delle spese del giudizio, osservato anche nel processo tributario, si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore;

-premesso che, per effetto della sentenza n. 274 del 2005 della Corte costituzionale – nelle ipotesi, come nella specie, di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge – non può operare la compensazione ope legis delle spese processuali, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016; Cass. sez. 6-5, n. 14939 del 2020);

– nella specie, trova dunque applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, nella formulazione vigente ratione temporis, secondo cui “La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2”. L’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (prima della modifica disposta dalla suddetta L. n. 69 del 2009, dovendosi avere riguardo per la individuazione della disciplina applicabile ratione temporis all’atto introduttivo del giudizio di primo grado rubricato, come si evince dal ricorso, al n. 29365/08 R.G.) prevedeva, infatti, il potere discrezionale del giudice di compensazione delle spese nei casi di “soccombenza reciproca” o di concorso di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”. Nella ricerca della corretta esegesi di tale locuzione (nonchè di quella omologa, ancorchè maggiormente pregnante, di “gravi ed eccezionali ragioni” introdotta dalla L. n. 69 del 2009″), questa Corte è oramai ferma nel ritenere che i “giusti motivi” legittimanti la compensazione, da esplicitare nella parte motiva del provvedimento, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, talchè non possono essere espressi con una formula generica o apodittica inidonea a consentire il necessario controllo (da ultimo, Cass. 25/09/2017, n. 22310; Cass. 14/07/2016, n. 14411) oppure risolversi in ragioni illogiche, inconferenti o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 09/03/2017, n. 6059; Cass. 31/05/2016, n. 11222; Cass. 17/05/2012, n. 7763); in particolare si è precisato che in tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, modificata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell’uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018);

– nella sentenza impugnata, in ossequio ai suddetti principi, la CTR ha correttamente confermato la statuizione del giudice di primo grado in tema di compensazione delle spese fondata sul rilievo – quale giusto motivo legittimante la medesima – che la cartella, come tale emessa a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, non presentasse vizi propri ma fosse stata sgravata dall’ufficio in sede di autotutela; come infatti evidenziato dal giudice di appello, da un lato, la cartella era stata emessa legittimamente, a titolo provvisorio, in pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento – non potendosi ascrivere al riguardo alcuna negligenza all’Ufficio che, entro un mese dalla notificazione della successiva sentenza di annullamento dell’atto presupposto, aveva disposto lo sgravio della cartella, con tempestiva richiesta in sede giudiziale della declaratoria di cessazione della materia del contendere – e dall’altro – pur considerando, nel parallelo giudizio di impugnazione dell’atto presupposto, la riconosciuta fondatezza delle doglianze del contribuente con conseguente annullamento dello stesso – occorreva tenere conto della emersa infondatezza dell’eccezione di nullità della notificazione della cartella “quale nucleo essenziale del ricorso introduttivo” del contribuente;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate, essendo rimasta intimata.

PQM

la Corte:

– Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Equitalia Sud s.p.a. che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA