Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6616 del 06/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 6616 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA
sul ricorso 11378-2014 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
VAIA FRANCESCA, GARGIULO PAOLA, GARGIULO MARIA,
GARGIULO LUIGI;
– intimati –

E;343
—15

Data pubblicazione: 06/04/2016

avverso il decreto n. 53467/2010 V.G. della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 24/06/2013, depositato il 28/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Con decreto del 28.10.2013 la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda
proposta da Francesca VAIA, Paola, Maria e Luigi GARGIULO, nella qualità di
eredi di Giovanni Gargiulo (deceduto il 9.12.2009), intesa ad ottenere l’equa
riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole
di un giudizio introdotto dal loro dante causa dinanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, con ricorso depositato nel 1997,
durato complessivamente undici anni (detratto l’intervallo di tempo tra il
deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello), pubblicata
la sentenza di secondo grado il 14.7.2009, commisurato l’indennizzo in C.
5.250,00 per il periodo di durata irragionevole del giudizio presupposto di sei
anni, computata in cinque anni la ragionevole durata ordinaria per i due gradi.
Per la cassazione di tale decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso,
affidato a due motivi; gli intimati non hanno svolto difese in sede di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., nonché l’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e
dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comrna 1 n. 3 c.p.c. per avere la corte di
merito — nonostante la specifica eccezione del Ministero sul punto — ritenuto
provata la qualità di eredi dei ricorrenti sulla base della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà.
Il motivo è infondato.
Ric. 2014 n. 11378 sez. M2 – ud. 24-09-2015
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dallo stesso tenore del decreto impugnato emerge che la corte di merito ha
ritenuto provata la qualità di eredi dei ricorrenti sulla base della certificazione
rilasciata dall’Ufficio anagrafico del Comune di Ccsa del 29.12.2009 riguardante
lo stato di famiglia di Giovanni Gargiulo (nato in Lusciano il 25.7.1929 e
deceduto in Aversa il 9.122009). Detta documentazione è stata posta in
sottoscritte dai coeredi e rilasciate dal funzionario redigente l’ano. La statuizione
è conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 29
maggio 2014 n. 12062), secondo cui “Colui che intervenga in un giudizio civile
pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o
proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno
partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell’art.
2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di

erede di quest’ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce
di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i sui effetti nell’ambito dei
rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi; tuttavia il giudice,
in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione
dell’art. 115 c.p.c., come novellato dalla L 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma
14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in
concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o
meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di
specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello
di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”.
Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione

nell’insistere nella

violazione delle medesime norme — denuncia, in via subordinata, che la corte di

Ric. 2014 n. 11378 sez. M2 – ud. 24-09-2015
-3-

relazione al contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

merito ha liquidato l’indennizzo, riconosciuto iure ereditario, non già pro quota —
come avrebbe dovuto — ma l’intero per ciascuna parte ricorrente.

Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, nel caso di specie, i GARGIULO risultano avere
esercitato la pretesa indennitaria spendendo la qualità di eredi di Giovanni
In tema di equa riparazione, ai sensi della L n. 89 del 2001,
l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, iure successionis, solo pro
quota, per la parte eccedente la ragionevole durata del giudizio presupposto per il
periodo decorrente dalla data della domanda fino a quella del decesso dell’attore
originario, in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in
norme nazionali dalla L n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una
pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni
riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non
patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto paterna
subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua
rapida conclusione (Cass. n. 23416 del 2009; Cass. n. 2983 del 2008). In altri
termini, all’erede spetta l’indennizzo in quanto si tratta di diritto già entrato a far
parte del patrimonio del proprio dante causa’ (Cass. n. 21646 del 2011).
Conclusivamente, sulla base delle considerazioni sopra svolte va accolto il
secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; il decreto impugnato deve essere
cassato in relazione al motivo accolto. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384,
secondo comma, c.p.c. ed, invero, accertato l’indennizzo complessivo in €.
5.250,00, lo stesso deve suddividersi tra i ricorrenti secondo le rispettive quote
ereditarie.
Il Ministero della giustizia va quindi condannato al pagamento, in favore dei
ricorrenti, della somma di E. 5.250,00, da corrispondersi in proporzione delle

Ric. 2014 n. 11378 sei. M2 – ud. 24-09-2015
-4-

Gargiulo, deceduto il 9.12.2009.

rispettive quote ereditarie, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al
soddisfo, ferme le statuizioni in tema di spese contenute nel decreto impugnato.
In considerazione dell’entità in concreto della lite, le spese di questo giudizio
vanno interamente compensate fra le parti.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa
nel merito, e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia
al pagamento, in favore dei ricorrenti, in proporzione delle rispettive quote
ereditarie, della di €. 5.250,00, oltre agli interessi legali sino al soddisfo, ferme le
altre statuizioni contenute nel decreto impugnato quanto alle spese processuali.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione Civile, il 24
settembre 2015.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA