Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6615 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.O., rappr. e dif. dall’avv. Giuseppina Marciano,

avvgiuseppinamarcianomilano.pecavvocati.it, elett. dom. presso lo

studio della stessa in Milano, via Fontana n. 3, come da procura

spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t..

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Milano 8.11.2018, n. 4823/2018,

in R.G. 5717/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo alla camera di consiglio del 31.1.2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. D.O. impugna la sentenza App. Milano 8.11.2018, n. 4823/2018, in R.G. 5717/2017che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza Trib. Milano 6.11.2017 reiettiva del ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. la corte, condividendo il giudizio del tribunale sulla inattendibilità del narrato del richiedente, ha: a) negato il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, per mancato riscontro e omessa allegazione di persecuzione, così come di un rischio alla vita o alla persona per effetto di un conflitto locale generalizzato, d’altronde escluso da fonti pubbliche consultabili, avuto riguardo alla zona di provenienza (Edo State); b) ritenuto piuttosto l’allontanamento dalla Nigeria connesso a ragioni personali e private, anche secondo la prospettazione dei conflitti intrafamiliari; c) escluso il diritto alla protezione umanitaria, per insufficiente rappresentazione della vulnerabilità, nonchè mancata prova della integrazione raggiunta, così difettando la contestualizzazione dell’impedimento nel Paese d’origine dei diritti fondamentali;

3. il ricorso descrive due motivi di censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta, anche come vizio di motivazione, la mancata valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, avendo la corte omesso di apprezzare circostanze di conflitto in Nigeria, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); con il secondo motivo, quanto alla protezione umanitaria, è censurata la pronuncia che non ne avrebbe considerato i requisiti positivi, riferiti alla condizione di vita anteriore alla migrazione;

2. il primo motivo è complessivamente inammissibile, avendo mancato il ricorrente, per ciascuno dei profili della censura, di riportare, almeno nei termini essenziali e significativi, il contenuto delle ragioni di doglianza avverso la decisione della commissione territoriale, i fatti specifici ivi rappresentati e le difese interposte avverso il provvedimento della commissione e poi la decisione del primo giudice; la preliminare valutazione sull’inattendibilità del narrato e sulle ragioni private e familiari della migrazione del richiedente, quali esplicitamente enunciate dalla corte, non sono avversate, nè sono allegate possibili circostanze di persecuzione o i gravi rischi che sarebbero connessi al rimpatrio, così individualizzando i requisiti di protezione in relazione alla situazione del Paese di provenienza;

3.la corte ha condotto, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede alla luce degli stringenti limiti di censurabilità della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014) ed anche con riferimenti di condivisione alle lacune della domanda già riscontrate dalla commissione, una verifica sui presupposti delle tipologie di protezione oggetto di domanda; la sintesi delle enunciazioni valutative cui è giunta non permette una diversa disamina, altresì per i limiti redazionali del ricorso; in realtà la sentenza ha motivatamente e in via preliminare dubitato non solo della credibilità del narrato del richiedente, ma altresì dell’effettiva persecuzione cui sarebbe stato assoggettato, e così della sua potenziale ulteriore esposizione persecutoria o ad altri rischi gravi, osservando il Collegio che “il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass. 15794/2019), circostanza nella specie non positivamente integrata;

4.i1 motivo è ulteriormente inammissibile, avendo il ricorrente espresso l’invocazione di una mera diversa conclusione, a sè favorevole, quale discendente da una pretesa generalizzata situazione di pericolosità che avrebbe interessato l’intera Nigeria; la corte in realtà ha sottolineato che, secondo le fonti acquisite nel contraddittorio, dalla provenienza dichiarata del richiedente (Edo State) e dalle stesse circostanze riferite (non connotate da rischio personale diretto), nessun conflitto appariva idoneo a collegarsi ad una individualizzazione persecutoria o di grave pregiudizio, affermazione non diversamente e specificamente contestata in sede d’impugnativa; la sentenza ha infatti stigmatizzato che il ricorrente non avrebbe nemmeno allegato il rischio di vita in caso di rimpatrio e, come visto, i limiti di genericità e aspecificità del ricorso precludono qualunque disamina critica sul punto; escludendo ognuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, il tribunale ha in particolare, nella sostanza, negato – accanto alla credibilità soggettiva – l’emersione di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona per violenza indiscriminata, anche ai sensi della lett. c) art. cit., citando specifiche fonti;

5. il che rende insuperabile il dato, presupposto nella sentenza impugnata, per cui la prospettazione persecutoria (al pari dei rischi gravi) al ricorrente è risultata del tutto generica; invero, la stessa “nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 13858/2018, 18306/2019);

6. la censura sul diniego di protezione umanitaria, per quanto alfine ripresa, è inammissibile, dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dalla corte, che ha escluso, con la genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori, tanto che la stessa mancanza di occupazione nemmeno giovava al citato quadro, circostanza che comunque, di per sè sola, non potrebbe fondare il diritto al permesso per ragioni umanitarie; si può allora aggiungere che l’odierna censura è inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

7. inoltre, l’intrinseca inattendibilità del racconto del richiedente, affermata dai giudici di merito, costituisce, nella peculiare fattispecie, altresì motivo sufficiente per negare anche la protezione umanitaria (Cass. 16925/ 2018; Cass. 4455/2018, parag. 7; Cass. 27438/2016), essa rendendo comunque impossibile una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente (del tutto incerta e non creduta) con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 1088/2020) e che nella specie è stata giudicata insufficiente di per sè a prestarsi ad unico elemento comparativo, in difetto di altri elementi di vulnerabilità;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 9660/2019, 25862/2019).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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