Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6613 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 23/03/2011), n.6613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.E. e M.L., elettivamente domiciliati in Roma,

Largo Fochetti 28, presso l’avv. Andrea Russo, rappresentato e difeso

dall’avv. Moresco Dario, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. n. 20, n. 104/20/05, del 15 luglio 2005,

depositata il 15 luglio 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 24 gennaio 2011

dal Cons. Dr. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia origina dall’impugnazione di una avviso di liquidazione INVIM con il quale si revocavano parzialmente le agevolazioni “prima casa” e si chiedeva il pagamento dell’imposta nella misura del classamento operato a seguito di specifica richiesta ai sensi del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, relativamente alla vendita da parte dei contribuenti ad altro comproprietario delle quote da loro possedute relativamente ad una palazzina uso abitazione con box e di un laboratorio artigianale.

La Commissione adita accoglieva i ricorsi ritenendo che nel caso la palazzina fosse stata ceduta per costituivi un’unica unità abitativa e che in relazione al locale laboratorio non erano stati specificati gli elementi che avevano determinato la rendita attribuita al bene e che in ogni caso risultava provato un valore minore del classamento.

La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale i contribuenti propongono ricorso per cassazione con sette motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

La sentenza impugnata è fondata su una doppia rado decidendi. La prima è costituita dal conseguito convincimento che nella fattispecie due essendo, ed autonomi, gli appartamenti e box ceduti, identificati in un diverso mappale e diversamente classificati sotto il profilo catastale, non potesse riconoscersi l’agevolazione “prima casa”.

Tale ratio decidendi è censurata sotto diversi profili, tanto per violazione di legge quanto per vizio di motivazione, con il terzo, quinto e settimo motivo di ricorso (quest’ultimo il più puntuale rispetto alla decisione assunta dal giudice di merito).

Le censure. così formulate, sono nel loro complessi infondate. Vero è che questa Corte ha affermato che, “in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della “prima casa” previsti dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purchè le stesse siano destinate dall’acquirente, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa: pertanto, il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sè ostativo alla fruizione di tali benefici, a condizione che l’alloggio così complessivamente specificate dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13, nella tipologia degli alloggi “non di lusso” (Cass. nn. 24986 del 2006; 4739 del 2008). Ma, perchè il beneficio sia riconosciuto quando più sono le unità immobiliari contemporaneamente acquistate, occorre che sussistano due condizioni: la destinazione da parte dell’acquirente di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa; la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato”. Ma di tutto questo nel caso di specie non c’è prova, il cui onere grava sul contribuente: ma parte ricorrente, da un lato, mostra di ritenere erroneamente che debba essere l’Ufficio a dare prova della spettanza delle agevolazioni (in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte: v. Cass. n. 20376 del 2006), dall’altro, non offre alcun elemento in ordine al fatto che i contribuenti avessero offerto in giudizio la prova della destinazione delle unità immobiliari a costituire un’unica abitazione (non essendo sufficiente che unica sia la titolarità delle medesime) e delle caratteristiche “non di lusso” dell’immobile in questione, considerato nel suo complesso.

La seconda ratio decidendi è costituita dal convincimento che la richiesta di applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, autorizza l’amministrazione a recuperare l’eventuale maggiore imposta che risulti dalla valutazione automatica a mezzo di avviso di liquidazione, senza che necessiti un previo avviso di accertamento.

Tale ratio decidendi è censurata sotto il profilo della violazione di legge con il quarto ed il sesto motivo di ricorso.

La censura formulata con il sesto motivo, con il quale la parte ricorrente insiste sulla necessità del previo avviso di accertamento, non è fondata. Secondo l’orientamento già espresso da questa Corte, infatti, “in tema di INVIM, allorchè le parti contraenti abbiano chiesto, nell’atto di trasferimento di un immobile non ancora iscritto in catasto, di avvalersi del sistema automatico di valutazione, non è necessario, qualora l’Ufficio debba recuperare la maggior imposta dovuta sulla base della rendita attribuita, procedere alla notificazione di avviso di accertamento, nè a separata comunicazione o notificazione dell’atto di classamene dell’immobile, prima dell’emissione dell’avviso di liquidazione, atteso che quest’ultima avviene sulla base della volontà espressa dai contribuenti” (Cass. nn. 17941 del 2004, 9704 del 2005, 4736 del 2008).

La censura formulata con il quarto motivo, con il quale si rinnova l’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione, è inammissibile. Non è riportato nel ricorso, in contrasto con il dovuto rispetto del principio di autosufficienza, l’intero contenuto dell’avviso di liquidazione, compreso il calcolo che, peraltro, si afferma essere nello stesso sviluppato e che la parte ricorrente definisce di “impossibile lettura” e, pertanto, tale, da non consentire una opportuna attività difensiva: sicchè non è possibile per il giudice di legittimità verificare, senza il ricorso ad altri atti, se l’atto impositivo impugnato fosse davvero viziato sotto il profilo motivazionale e non sia stato correttamente valutato dal giudice di merito. Restano da valutare il primo ed il secondo motivo di ricorso. Con il primo motivo, la parte ricorrente sostiene una supposta formazione del giudicato interno in ordine alla contestazione del valore attribuito all’immobile, in quanto la pronuncia del giudice di prime cure sul punto non sarebbe stata oggetto di impugnazione da parte dell’Ufficio. La censura, oltre che non coerente con il principio di autosufficienza non essendo riportato nel ricorso il contenuto specifico dell’appello dell’amministrazione dal quale dovrebbe dedursi la eccepita mancata impugnazione, è infondata. Invero, questa Corte ha costantemente rilevato che “qualora il contribuente abbia dichiarato di volersi avvalere della determinazione automatica del valore del bene sulla base della rendita catastale, ai sensi del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, l’attribuzione della rendita da parte dell’U.T.E. innesca un procedimento di valutazione automatica, per cui il valore dichiarato viene sostituito dalla risultante della rendita moltiplicata per il coefficiente stabilito in base alla natura dell’immobile. Poichè tale meccanismo è alternativo rispetto a quello di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 1, legittimamente l’Ufficio richiede il conguaglio con avviso di liquidazione, anzichè con avviso di accertamento, trattandosi di semplice recupero d’imposta nella misura determinata in virtù di semplici operazioni aritmetiche sulla base dell’implicita dichiarazione del contribuente ed in assenza di ogni discrezionalità tecnica. Pertanto, la parte che ritenga eccessiva l’imposta liquidata non può limitarsi a contestare l’accertamento di maggior valore, ma deve impugnare direttamente l’accatastamento. (Cass. n. 1606 del 2006, 26855 del 2007, 1616 del 2008).

Il secondo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per una presunta omessa pronuncia sulle doglianze sollevate dai contribuenti, è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non sono riportate nel ricorso le circostanze la cui omessa valutazione si lamenta, nè “al principio di autosufficienza può ottemperarsi per relationem, mediante il richiamo ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio” (Cass. n. 26693 del 2006).

Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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