Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6613 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. I, 18/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 18/03/2010), n.6613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30823/2007 proposto da:

M.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA N. TARTAGLIA 21, presso l’avvocato SABETTA ETTORE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FORGIONE Salvatore, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

19/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – M.L., con ricorso alla corte d’appello di Roma, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Ha convenuto il Ministero della Giustizia.

La corte d’appello ha parzialmente accolto la domanda.

Pronunciando in sede di rinvio, ha liquidato l’equa riparazione in 2.625,00 Euro in ragione di Euro 900,00 ad anno, avendo ritenuto che il giudizio, protrattosi in primo grado dal 7.7.1995 al 19.12.2000, avesse superato di 35 mesi la durata ragionevole di 2 anni e mezzo.

La parte ha impugnato il decreto.

Il Ministero della giustizia non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso, che contiene tre motivi, di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione, investe la misura dell’equa riparazione.

Non è fondato.

A tale proposito va osservato che la giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che non è assunta in violazione dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo nè della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la decisione pronunciata sulla domanda di equa riparazione, con la quale il danno non patrimoniale è considerato essere stato prodotto dalla sola protrazione del giudizio presupposto, oltre il tempo della sua dovuta ragionevole durata, questa è determinata in tre anni per un giudizio che si sia esaurito in primo grado ed il danno è liquidato nella somma di Euro 1.000,00 ad anno di protrazione del processo oltre il ragionevole.

La stessa Corte EDU, peraltro, se pure preferisce seguire un diverso criterio quanto alla durata del giudizio che può essere considerata causa di danno, nella sua più recente giurisprudenza accorda indennizzi inferiori a quelli che risulterebbero dalla applicazione del parametro di mille euro per ogni anno di intera durata del processo, se nel suo complesso non ragionevole, sicchè sono poi da considerare legittimi indennizzi risultanti dalla combinazione di diversi parametri, sempre che mediante la loro applicazione si pervenga ad un ristoro del danno non patrimoniale non irrisorio e motivatamente adeguato al caso concreto.

Pertanto, la Corte, nella sua più recente giurisprudenza, è venuta considerando che, da parte del giudice di merito, uno scostamento rispetto al parametro di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di 750,00 Euro, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in giuoco, e quando, come è nel caso in esame, si tratti di dare rilievo ad una protrazione del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria.

Nel caso, la liquidazione compiuta dalla corte d’appello si basa su un parametro anche superiore a quello da ultimo indicato e sulla sua entità ha opportunamente influito la circostanza, già rilevata col decreto poi cassato, dell’esiguo valore della domanda nel giudizio di presupposto.

2. – Il ricorso è rigettato.

Non v’è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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