Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6613 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 7591 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Igo Genova Volley S.s.d. a.r.l. in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria n. 115/01/13, depositata in data 30 luglio

2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 dicembre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo

Donati Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Liguria n. 115/01/13, depositata in data 30 luglio 2013, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore nei confronti di Igo Genova Volley Società Sportiva dilettantistica a.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 149/20/11 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.f., aveva contestato nei confronti di quest’ultima, un maggiore reddito di impresa, per l’anno 2005, ai fini Ires, Irap e Iva, avuto riguardo all’assunta emissione di fatture fittizie aventi ad oggetto prestazioni di sponsorizzazione a carico della società Zero Dieci, fatture attive non registrate e alle risultanze di indagini finanziarie;

– in punto di fatto dalla sentenza impugnata emerge che: 1) previa verifica della G.d.F. avviata in relazione ai rapporti di sponsorizzazione intrattenuti dalla contribuente nel 2005 con il gruppo Zena s.r.l., con l’avviso di accertamento (OMISSIS) l’Ufficio aveva contestato nei confronti di Igo Genova Volley S.S.d. a.r.l., maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2005, a fronte di una serie di rilievi, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, operazioni contabili ingiustificate etc.; 2) avverso il suddetto atto impositivo, la società aveva proposto ricorso alla CTP di Genova che, con sentenza n. 149/20/11, lo aveva accolto parzialmente, riducendo il reddito di impresa accertato da Euro 429.230,46 a Euro 29.000,00; 3) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate contestando l’avvenuto riconoscimento da parte della CTP della deducibilità di tutti i costi ricostruiti dalla contribuente a fronte dei ricavi accertati, essendo le voci di spesa, per la maggiori parte, prive degli elementi che ne potevano permettere la deduzione ai sensi dell’art. 109 TUIR (non tutti gli addebitamenti effettuati sui conti correnti della società analizzati in sede di verifica, avrebbero riguardato costi deducibili; come non erano stati presi in considerazione dai verificatori i prelevamenti di importo inferiore a Euro 1.000,00 così non erano stati considerati neanche i versamenti inferiori a tale importo; erano state erroneamente ammesse in detrazione dall’Iva dovuta le spese riconosciute ai fini delle imposte dirette); 4) aveva controdedotto la contribuente affermando di non avere scopo di lucro e che tutti i proventi dell’attività erano sempre andati a coprire i costi dell’attività sportiva;

– la CTR, in punto di diritto, ha osservato che, quanto al rilievo della emissione di “fatture relative ad operazioni inesistenti” – premesso che solo dopo che l’Amministrazione abbia fornito indizi idonei a confutare la veridicità dei documenti contabili, spetta al contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni imponibili – come risultante dalla documentazione in atti, “la società Zero Dieci è sempre stata menzionata quale uno degli sponsor delle manifestazioni sportive e, pertanto, sono state emesse delle fatture a fronte delle quali c’è stata una controprestazione nè è possibile ipotizzare, come fa l’Ufficio, che possano essere riferite al 2005 o al 2007, poichè tutti gli anni”;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; rimane intimata la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per avere la CTR rigettato l’appello dell’Ufficio omettendo la motivazione della decisione che – dopo poche righe dedicate all’enunciazione astratta dei principi – a pag. 2) della sentenza si chiude con un periodo lasciato a metà cui segue (a pag. 3) il dispositivo, senza che possa evincersi l’indicazione dei fatti e delle ragioni poste a base della medesima, e, in particolare, l’analisi degli elementi indiziari fondanti l’accertamento (risultanze di indagini finanziarie, rilievi inerenti le fatture non registrate o emesse per operazioni inesistenti) nonchè dei motivi di appello dell’Ufficio con i quali era stato contestato il riconoscimento da parte della CTP della deducibilità di costi ricostruiti dalla contribuente e non inerenti all’attività svolta dalla società;

– il motivo è fondato;

– va precisato, in particolare, che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass. 22949 del 2018). Come da ultimo precisato da questa Corte, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018);

– nella specie, la CTR – dopo avere enunciato in astratto il criterio distributivo dell’onere della prova in materia di operazioni inesistenti-afferma che, come dedotto dalla contribuente e risultante dalla documentazione in atti, “la società Zero Dieci è sempre stata menzionata quale uno degli sponsor delle manifestazioni sportive e, pertanto, sono state emesse delle fatture a fronte delle quali c’è stata una controprestazione nè è possibile ipotizzare, come fa l’Ufficio, che possano essere riferite al 2005 o al 2007, poichè tutti gli anni”; è evidente che la motivazione della sentenza, come reso evidente dal contenuto monco della stessa come sopra trascritto (chiudendosi la pag. 2 con un periodo lasciato a metà cui segue direttamente il dispositivo) “non solo non è autosufficiente (nel senso che solo dalla lettura della stessa e non aliunde sia possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione)” (Cass. n. 777 del 2011), ma le considerazioni svolte “non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente” per risolvere la questione posta con i motivi di appello (ovvero l’immotivato riconoscimento da parte della CTP di costi non inerenti), e di certo non “può essere lasciato all’occasionale arbitrio dell’interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cfr. Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599). L’omessa motivazione rende, pertanto, impossibile individuare l’effettiva ratio decidendi e l’iter logico seguito dal giudice di appello per pervenire al rigetto del gravame;

-in conclusione, il ricorso va accolto; con cassazione della sentenza impugnata rinvio del giudizio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

la Corte:

– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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