Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6612 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6612
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6421/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
Tecnis s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Sammartino, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Piero Siviglia, sito in
Roma, via dell’Elettronica, 20;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sez. dist. di Catania, n. 257/18/14, depositata il 23
gennaio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’li dicembre
2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
Fatto
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Catania, depositata il 23 gennaio 2014, di reiezione dei – riuniti appelli dalla medesima proposti avverso le sentenze di primo grado che avevano accolto i ricorsi della Tecnis s.p.a. per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni della società, rese per l’anno 2004 e 2005, e recuperate le maggiori imposte non versate;
– il giudice di appello, confermando le decisioni della Commissione provinciale, ha evidenziato gli atti impositivi traevano origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia, soggetto, all’epoca, privo della relativa competenza;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– resiste con controricorso la Tecnis s.p.a..
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, art. 62, comma 1, e art. 66, commi 1 e 3, per aver la sentenza impugnata escluso la competenza funzionale della Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia all’effettuazione dell’attività di verifica;
– il motivo è ammissibile in quanto, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, dall’illustrazione della doglianza emerge chiaramente l’indicazione delle disposizioni di legge che si assume la Commissione regionale abbia violato o non falsamente applicato;
– nel merito, la censura è fondata;
– il D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 61, ha espressamente attribuito un potere di autoregolamentazione alle neo istituite agenzie fiscali;
– in particolare, il successivo art. 66, prevede, al comma 1, che le stesse “sono regolate dal presente decreto legislativo, nonchè dai rispettivi statuti deliberati da ciascun comitato di gestione”, aggiungendo al comma 2, che “gli statuti… recano principi generali in ordine all’organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia” e, al comma 3, che “l’articolazione degli Uffici a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale”;
– il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate approvato dal Comitato direttivo con Delib. 3 novembre 2000, n. 4 – ha disposto, all’art. 3, comma 3, che le Direzioni Regionali “…esercitano, nell’ambito della rispettiva regione o provincia, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici, curano i rapporti con gli enti pubblici locali e svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell’accertamento e del contenzioso”;
– quindi, il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento 23 febbraio 2001, adottato sulla base della menzionata delibera del Comitato direttivo, ha affermato la competenza anche delle Direzioni regionali all’attività di verifica;
– dal riferito quadro regolamentare deriva che, all’epoca dei fatti (il processo verbale di constatazione in oggetto risulta essere stato redatto il 7 dicembre 2007), le Direzioni regionali delle Entrate erano dotate di potere di accesso, ispezione e verifica ispettiva, già propri del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze (cfr. Cass., ord., 9 marzo 2016, n. 4649; Cass., ord., 19 gennaio 2016, n. 848);
– l’esercizio di tale potere è stato, peraltro, riconfigurato dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, comma 13 – peraltro, non applicabile al caso in esame ratione temporis -, nel senso della concentrazione dei poteri di verifica delle Direzioni Generali ai soli casi di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari;
– tale disposizione, lungi dall’attribuire alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi (così, Cass. 3 ottobre 2014, n. 20915);
– la Commissione regionale, nell’escludere l’esistenza di poteri istruttori in capo alla Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia, non ha fatto corretta applicazione delle richiamate disposizioni normative;
– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo, in quanto avente per oggetto un capo della sentenza relativo al governo delle spese del giudizio di appello – strettamente dipendente da quello oggetto dell’accoglimento di tale primo motivo;
– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021