Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6612 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

N.I., rappr. e dif. dall’avv. Antonio Guariglia,

antonioguarigliaordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo studio

dello stesso in Roma, via Vincenzo Troya n. 12, come da procura

spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Milano 7.5.2018, n. 2246/2018,

in R.G. 2194/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 31.1.2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. N.I. impugna la sentenza App. Milano 7.5.2018, n. 2246/2018, in R.G. 2194/2017 che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza Trib. Milano 12.4.2017 reiettiva del ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. la corte, condividendo il giudizio del tribunale sull’inattendibilità della narrazione del richiedente, priva di riferimenti fattuali coerenti, ha: a) negato il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, per mancato riscontro e omessa allegazione di persecuzione, così come di un rischio alla vita o alla persona per effetto di un conflitto locale generalizzato, d’altronde escluso da fonti pubbliche consultabili ((OMISSIS), in (OMISSIS)); b) ritenuto piuttosto l’allontanamento dalla (OMISSIS) connesso a ragioni personali e private, anche secondo la prospettazione del preteso rapimento dei congiunti da parte di (OMISSIS), gruppo non attivo nella zona di provenienza; c) escluso il diritto alla protezione umanitaria, per insufficiente rappresentazione della vulnerabilità ed insufficienza della sola integrazione raggiunta, così difettando la contestualizzazione dell’impedimento nel Paese d’origine dei diritti fondamentali;

3. il ricorso descrive un unico complesso motivo di censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si contesta, come vizio di motivazione, la mancata valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, avendo la corte omesso di apprezzare circostanze, come la professione di fede (OMISSIS) del ricorrente, confliggenti con il suo ritorno in in (OMISSIS), pena l’impedimento al relativo esercizio e l’aspirazione a migliori condizioni di vita civile e democratica, parimenti conculcata in caso rimpatrio;

2. il motivo è complessivamente inammissibile, avendo mancato il ricorrente, per ciascuno dei profili della censura, di riportare, almeno nei termini essenziali e significativi, il contenuto delle ragioni di doglianza avverso la decisione della commissione territoriale, i fatti specifici ivi rappresentati e le difese interposte avverso il provvedimento della commissione e poi la decisione del primo giudice; la preliminare valutazione sull’inattendibilità del narrato, quale esplicitamente enunciata dalla corte, è solo genericamente e dunque inadeguatamente avversata, senza indicare quali approfondimenti mancati o contraddittori sarebbero stati operati nella sentenza;

3.1a corte ha condotto, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede alla luce degli stringenti limiti di censurabilità della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014) ed anche con riferimenti di condivisione alle lacune della domanda già riscontrate dalla commissione, una verifica sui presupposti delle tipologie di protezione oggetto di domanda; la sintesi delle enunciazioni valutative cui è giunta non permette una diversa disamina, altresì per i limiti redazionali del ricorso; in realtà la sentenza ha motivatamente e in via preliminare dubitato non solo della effettiva persecuzione del ricorrente, ma già della sua identità e reale provenienza, oltre che delle ragioni di fuga, e ciò in ragione della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese, osservando il Collegio che “il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass. 15794/2019), circostanza nella specie non positivamente integrata;

4.il motivo è ulteriormente inammissibile, avendo il ricorrente espresso l’invocazione di una mera diversa conclusione, a sè favorevole, quale discendente da una generalizzata situazione di pericolosità – connessa ai conflitti suscitati da (OMISSIS) nel Paese – che avrebbe interessato l’intera (OMISSIS); la corte in realtà ha sottolineato che, dalla provenienza dichiarata del richiedente (dall’area dell'(OMISSIS)) e dalle stesse circostanze riferite (non connotate da rischio personale diretto), il conflitto accaduto al richiedente non era idoneo a collegarsi ad alcuna individualizzazione persecutoria o di grave pregiudizio, affermazione non diversamente e specificamente contestata in sede d’impugnativa; la corte ha invero stigmatizzato che il ricorrente non avrebbe nemmeno allegato il rischio di vita in caso di rimpatrio e, come visto, i limiti di genericità e aspecificità del ricorso precludono qualunque disamina critica sul punto; escludendo ognuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 la corte ha in particolare, nella sostanza, negato l’emersione di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona per violenza indiscriminata, anche ai sensi della lett. c) art. cit.;

5. va invero ripetuto che “il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello “status” di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dallo stesso D.Lgs., art. 14 con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine” (Cass. 15794/2019);

6. il che rende insuperabile il dato, presupposto nella sentenza impugnata, per cui la prospettazione persecutoria (al pari dei rischi gravi) al ricorrente è risultata del tutto indiretta e generica; invero, la stessa “nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 13858/2018, 18306/2019);

7. la censura sul diniego di protezione umanitaria, per quanto alfine ripresa, è inammissibile, dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente (negata dalla corte); si può aggiungere che l’odierna censura è inammissibile, per genericità e perchè si risolve in un dedotto vizio di motivazione, oltre il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inoltre, l’intrinseca inattendibilità del racconto del richiedente, affermata dai giudici di merito, costituisce, nella peculiare fattispecie, altresì motivo sufficiente per negare anche la protezione umanitaria (Cass. 16925/ 2018; Cass. 4455/2018, parag. 7; Cass. 27438/2016), essa rendendo comunque impossibile una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente (del tutto incerta e non creduta) con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 1088/2020) e che nella specie è stata giudicata insufficiente di per sè a prestarsi ad unico elemento comparativo, in difetto di altri elementi di vulnerabilità;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.9660/2019,25862/2019).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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