Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6612 del 01/03/2022
Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6612
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 29768/2020 r.g. proposto da:
S.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale
allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Pietro Sgarbi, con cui
elettivamente domicilia in Roma, alla via Federico Cesi n. 72,
presso lo studio dell’Avvocato Andrea Sciarrillo.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto, n. cron. 10647/2020, del TRIBUNALE DI ANCONA del
26/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 23/02/2022 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. S.M., nativo del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi (il primo dei quali articolato in plurimi profili), contro il Decreto del Tribunale di Ancona del 26 ottobre 2020, reiettivo della sua domanda (reiterata) volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..
2. Successivamente alla comunicazione relativa alla fissazione dell’adunanza camerale, è pervenuto in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso recante la sottoscrizione del S. e del suo difensore.
2.1. Esso, dunque, può considerarsi conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. (non essendone dovuta la notifica alla controparte rimasta intimata) ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c., rendendo, altresì, inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. n. 3545 del 2022; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022