Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6611 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. I, 18/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 18/03/2010), n.6611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12702/2008 proposto da:

L.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso l’avvocato BONAIUTI

DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BONAIUTI PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

03/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DOMENICO BONAIUTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.A., con ricorso per cassazione notificato il 6 maggio 2008, ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 3 maggio 2007 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione in relazione a giudizio, introdotto innanzi alla Corte dei Conti con ricorso del 3.6.1986 e definito con sentenza depositata il 16.7.2005, avente ad oggetto trattamento pensionistico di guerra per infermità, in relazione ad eccesso di durata di 18 anni rispetto al limite di ragionevolezza apprezzato in cinque anni per le due fasi di merito, ha liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 600,00 e le spese processuali in Euro 800,00.

Nè la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nè il Ministero dell’Economia e delle Finanze intimati hanno spiegato difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le censure esposte nel motivo, che si conclude con pertinente e specifico quesito di diritto, s’incentrano sulla liquidazione del danno attribuito dalla Corte territoriale in misura asseritamente inferiore al parametro europeo di riferimento, che tenuto conto della posta in gioco, riconoscimento di pensione privilegiata, non avrebbe dovuto essere inferiore ad Euro 1.000,00 o 1.500,00 per ciascun anno di ritardo.

Il motivo è fondato poichè la Corte di merito si è discostata dallo standard medio elaborato in sede europea, di regola applicato in sede nazionale, in misura irragionevole e non logicamente giustificata, sostanzialmente disapplicandolo.

L’impugnato decreto deve perciò essere cassato con pronuncia nel merito, non necessitando ulteriori indagini istruttorie, determinando l’equo indennizzo in favore del ricorrente in Euro 17.250,00 (su base annua di Euro 750,00 per i primi tre anni e di Euro 1.000,00 per ciascuna annualità successiva), secondo criterio ragionevolmente adeguato alla rappresentata posta in gioco, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della differenza tra suddetta somma e quella già eventualmente riscossa in esecuzione del decreto impugnato, nonchè delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito liquida in favore del ricorrente la somma di Euro 17.250,00 e condanna il Ministro dell’Economia è delle Finanze al pagamento in favore del predetto della somma anzidetta, detratto l’importo eventualmente riscosso in esecuzione del decreto impugnato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 100,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 8500,00 per onorario, e di quelle del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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