Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6611 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 6611 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA

sul ricorso 6722-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente Contro

CAGNAZZO MAURO, CAGNAZZO ROBERTO, elettivamente
domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della

6304-

Data pubblicazione: 06/04/2016

CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
FLAVIO BUZZI giusta procura in calce al controricorso;
controricorrenti

avverso il decreto n. V.G. 443/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 12.9.2013 ex art. 3 legge n. 89 del 2001, come modificato dal
D.L. n. 83 del 2012 conv. in legge n. 134 del 2012, il magistrato delegato dalla
Corte d’appello di Torino ha accolto la domanda proposta da Roberto e Mauro
CAGNAZZO, in proprio e nella qualità di eredi di Mario Cagnazzo (deceduto il
22.2.1974) e di Maria Liliana POGGI (deceduta il 18.1.2010), intesa ad ottenere
l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non
ragionevole di un giudizio introdotto dal loro dante causa dinanzi alla Corte dei
Conti, Sezione Giurisdizionale Roma, con ricorso depositato il 27.3.1962 durato
complessivamente oltre trentanove anni, depositata la sentenza (dalla Corte dei
Conti Sezione Giurisdizionale per la Liguria divenuta competente) il 19.12.2011
(dopo l’interruzione del giudizio per decesso del ricorrente e riassunto dal solo

Roberto Cagnazzo il 5.1.2009), commisurato l’indennizzo in €. 4.500,00, da
ripartirsi pro quota, per il periodo di durata irragionevole del giudizio
presupposto di otto anni ed undici mesi, iure hereditatis (dal 27.3.1962 al
22.2.1974), computata in tre anni la ragionevole durata ordinaria per il primo ed
unico grado, non liquidato alcun indennizzo iure proprio ai Cagnazzo, per non
essere mai divenuto parte del giudizio, Mauro, e per non avere superato la durata
ragionevole, Robe no.

Ric, 2014 n, 06722 sez. M2 – ud. 24-09-2015
-2-

TORINO del 7/09/2013, depositata il 12/09/2013;

Per la cassazione di tale decreto il Ministero dell’economia e delle finanze ha
proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui gli intimati hanno resistito
con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dagli
intimati nel controricorso. Essa è fondata essendo stato il ricorso proposto

contro il decreto emesso dal magistrato delegato dal Presidente della Corte
d’appello, secondo la nuova disciplina dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001,
modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012.
Il provvedimento del magistrato singolo della Corte d’appello, infatti, non è

direttamente impugnabile per cassazione, ma è opponibile, ai sensi dell’art. 5-ter
della legge n. 89 del 2001, dinanzi al collegio della Corte d’appello, e solo in caso
di mancata opposizione diventa definitivo (Cass., Sez. VI-2, 24 luglio 2014 n.
16806).

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi €. 500,00 per compensi, eit-j
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione
settembre 2015.

614le, il 24

IL Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

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