Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6610 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

A.F., rappr. e dif. dall’avv. Francesco Nucara,

avv.francesconucara.pec.it, elett. dom. presso lo studio dello

stesso in Reggio Calabria, corso Garibaldi n. 458/A, come da procura

spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Milano 30.4.2018, n. 2118/2018,

in R.G. 3286/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 31.1.2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. A.F. impugna la sentenza App. Milano 30.4.2018, n. 2118/2018, in R.G. 3286/2017 che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza Trib. Milano 3.5.2017 reiettiva del ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. la corte, condividendo il giudizio del tribunale sull’inattendibilità della narrazione del richiedente, stereotipata e priva di riferimenti fattuali, ha: a) qualificato il conflitto in cui è occorsa la parte quale privato; b) negato la protezione sussidiaria, per mancato riscontro e omessa allegazione di un rischio alla vita o alla persona per effetto di un conflitto locale generalizzato, d’altronde escluso da fonti pubbliche consultabili; c) ritenuto insussistente il diritto alla protezione umanitaria, per insufficiente rappresentazione della vulnerabilità e dell’integrazione raggiunta, così difettando la contestualizzazione dell’impedimento nel Paese d’origine dei diritti fondamentali;

3. il ricorso descrive tre motivi di censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1.con il primo motivo si contesta, anche come vizio di motivazione, la mancata valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, stante il conflitto in (OMISSIS), esteso anche alla zona del (OMISSIS), dove il richiedente era arrivato e ivi restando ferito, provenendo in precedenza da (OMISSIS);

2.il secondo motivo avversa, quale vizio di motivazione, la mancata concessione della protezione sussidiaria;

3. il terzo motivo contesta la mancata concessione della protezione umanitaria;

4. il primo e secondo motivo sono complessivamente inammissibili, avendo mancato il ricorrente, per ciascuno dei profili delle complesse censure, di riportare, almeno nei termini essenziali e significativi, il contenuto delle ragioni di doglianza avverso la decisione della commissione territoriale, i fatti specifici ivi rappresentati e le difese interposte avverso il provvedimento della commissione e poi la decisione del primo giudice; la preliminare valutazione sull’inattendibilità del narrato, quale esplicitamente enunciata dalla corte, è genericamente e inadeguatamente avversata, mediante il solo richiamo di precedenti di questa Corte, senza però indicare quali approfondimenti mancati o contraddittori sarebbero stati operati nella sentenza;

5.la corte ha condotto, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede alla luce degli stringenti limiti di censurabilità della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014) ed anche con riferimenti di condivisione alle lacune della domanda già riscontrate dalla commissione, una verifica sui presupposti delle tipologie di protezione oggetto di domanda; la sintesi delle enunciazioni valutative cui è giunta non permette una diversa disamina, altresì per i limiti redazionali del ricorso; in realtà la sentenza ha motivatamente e in via preliminare dubitato della effettiva persecuzione del ricorrente, in ragione della assoluta genericità delle dichiarazioni rese, osservando il Collegio che “il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass. 15794/2019), circostanza nella specie non positivamente integrata;

6.il motivo è ulteriormente inammissibile, avendo il ricorrente espresso l’invocazione di una mera diversa conclusione, a sè favorevole, quale discendente da una generalizzata situazione di pericolosità – connessa ai conflitti nel centro nord del Paese – che avrebbe interessato l’intera (OMISSIS); la corte in realtà ha sottolineato la provenienza del richiedente dall’area di (OMISSIS) e pur rilevando, dalla dichiarazione resa, che un infortunio ad un ginocchio sarebbe occorso a seguito di un esplosione nella diversa città di (OMISSIS), nel diverso Stato di (OMISSIS), ha qualificato siccome privatistico il conflitto accaduto al richiedente, affermazione non diversamente e specificamente circostanziata in sede d’impugnativa; la corte ha così stigmatizzato che il ricorrente non avrebbe poi nemmeno allegato il rischio di vita in caso di rimpatrio e, come visto, i limiti di genericità e aspecificità del ricorso precludono qualunque disamina critica sul punto; escludendo ognuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 la corte ha in particolare nella sostanza negato l’emersione di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona per violenza indiscriminata, anche ai sensi della lett. c) art. cit.;

7. va invero ripetuto che “il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello “status” di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall’art. 14 cit. D.Lgs., con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine” (Cass. 15794/2019);

8.il che rende insuperabile il dato, presupposto nella sentenza impugnata, per cui la prospettazione persecutoria al ricorrente è risultata del tutto indiretta e generica; invero, la stessa “nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 13858/2018, 18306/2019);

9. la censura sul diniego di protezione umanitaria, per quanto alfine ripresa, è inammissibile, dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente (negata dalla corte) e potendosi aggiungere che l’odierna censura è inammissibile, per genericità e perchè si risolve in un dedotto vizio di motivazione, oltre il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inoltre, l’intrinseca inattendibilità del racconto del richiedente, affermata dai giudici di merito, costituisce, altresì, motivo sufficiente per negare anche la protezione umanitaria (Cass. 16925/ 2018; Cass. 4455/2018, parag. 7; Cass. 27438/2016), essa rendendo comunque impossibile una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 1088/2020) e che nella specie è stata giudicata insussistente;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.9660/2019, 25862/2019).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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