Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 661 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/01/2011), n.661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto n. 5851/06 R.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 9/06/08, depositato l’01/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2010, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. Dott. A. Carestia, osserva e ritiene:

il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive “Il relatore, cons. M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

1. Il Ministero della Giustizia ha proposto nei confronti di M. A., che non ha svolto attivita’ difensiva, ricorso per cassazione contro il decreto del 9.06 – 1. 10.2008, reso dalla Corte di appello di Roma, in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 9404/2006, di annullamento del precedente decreto del 29.04.2004, con cui la medesima Corte distrettuale aveva respinto la domanda della M. di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, essenzialmente in ragione della natura ed entita’ della posta in gioco nel processo presupposto affetto da ritardo;

2. in sintesi, nel decreto impugnato, rilevato che il processo civile presupposto, avente ad oggetto accessori su prestazione assistenziale erogata con ritardo, si era articolato in due gradi di merito, protrattisi il primo dal 23.12.1993 alla sentenza del 1648.01.1995 ed il secondo dal 16.02.1995 alla sentenza del 13.11.2000 – 5.01.2001, si e’ ritenuto che la durata ragionevole avrebbe dovuto essere quella di 2 anni e 6 mesi per il primo grado e quella di 2 anni per l’appello, che, quindi, esaminate distintamente le due fasi, la prima si era protratta per tempo congruo mentre invece quella d’appello aveva ecceduto il termine ragionevole di definizione per tempo quantificabile in 4 anni, e che conclusivamente, alla M. quale equa riparazione del sofferto danno non patrimoniale, andavano attribuiti in via equitativa ed in relazione anche ai parametri suggeriti dalla Corte europea, complessivi Euro 4.800,00, pari ad Euro 1.200.00 ad anno di ritardo.

3. il ricorso del Ministero della Giustizia contiene i seguenti tre motivi:

a. “Violazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) ratificata con L. n. 848 del 1955, L n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, con cui l’Amministrazione si duole che ai fini della determinazione del periodo di ritardo irragionevole di definizione sia stata separatamente analizzata la durata dei due gradi di merito e non, invece, compiuta una valutazione sintetica e complessiva.

b. “Violazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) ratificata con L. n. 848 del 1955, L. n. 89 del 2001, art. 2 violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, con cui l’Amministrazione si duole che sulla quantificazione della riparazione non abbia inciso a fini riduttivi l’esiguita’ della posta in gioco, in aderenza al principio affermato nella resa sentenza di cassazione con rinvio.

c. “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” con cui l’Amministrazione si duole che sia stata liquidata quale riparazione dell’equa riparazione una somma superiore al minimo riconosciuto dalla media degli standars applicati in sede sovranazionale, senza verificare l’esiguita’ della posta in gioco e motivare sulla relativa incidenza.

4. che il primo motivo di ricorso appare meritevole di favorevole apprezzamento con conseguente anche assorbimento delle residue due censure stante il condiviso principio di diritto gia’ affermato da questa Corte, secondo cui In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli “standard” di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, occorre avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioe’ addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell’unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione (cfr, tra le altre, cass. 200528864;

200718720; 200823506).

5. il ricorso puo’, dunque, essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi accolto negli evidenziati limiti.

Roma, il 27 luglio 2010″.

la relazione e’ stata notificata al Pubblico Ministero ed all’Amministrazione ricorrente;

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;

avverso le proposte contenute nella relazione di cui sopra non e’ stata mossa alcuna osservazione ne’ emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle ivi esposte.

il primo motivo di ricorso va, quindi, accolto per manifesta fondatezza accolto il motivo in questione ed assorbite restando le ulteriori doglianze, ben puo’ procedersi sulle esposte premesse, alla cassazione in parte qua dell’impugnato decreto ed alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatti essendo residuato alla cognizione di questa Corte.

Pertanto:

a. computando unitariamente i tempi dei due gradi e sottraendo dal totale di 6 anni 11 mesi e 16 giorni, la gia’ determinata durata ragionevole di 4 anni e 6 mesi, il ritardo irragionevole risulta essere stato pari (non gia’ a 4 anni ma) a 2 anni 9 mesi e 16 giorni;

b. quanto alla misura – dell’equa riparazione, puo’ essere confermato il parametro indennitario di Euro 1.200,00 ad anno di ritardo, liquidato dai giudici di merito, posto anche che l’esiguita’ della posta in gioco non implica necessariamente il discostamento in senso peggiorativo dal parametro minimo CEDU e che la resa valutazione non appare irragionevole in rapporto alle peculiarita’ del caso;

c. conclusivamente, devesi riconoscere all’istante l’indennizzo complessivo di Euro 3352,90, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda (cfr. cass. 200608712).

Quanto alle spese processuali, l’esito definitivo del giudizio induce a confermare per il pregresso grado di merito il regime e la liquidazione gia’ operata dalla Corte distrettuale, nonche’ la disposta distrazione in favore dell’avvio A.L. Marra ed a disporre la compensazione per intero delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso per manifesta fondatezza, cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della M., della minore somma di Euro 3352,90, con interessi legali dalla domanda.

Conferma la compensazione per 2/3 delle spese del giudizio di merito e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente, della residua parte, secondo la liquidazione attuata nel pregresso grado, con distrazione in favore dell’avv.to A.L. Marra.

Compensa per intero le spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA