Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6609 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2022, (ud. 15/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al 7165/2018 proposto da:

ASCIT – Servizi Ambientali spa, in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Baldacci, con

domicilio eletto in Roma, Piazza dell’Emporio, n. 16/A. presso lo

studio del medesimo;

– ricorrente –

contro

MOLITORIA VAL DI SERCHIO dei F.LLI L. srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 100/2017 depositata il 18 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2022

dal Consigliere Maria Elena Mele;

Lette le conclusioni scritte depositata dal Pubblico Ministero, in

persona del Sostituto Procuratore generale Salzano Francesco, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Molitoria Val di Serchio dei F.lli L. srl impugnava gli avvisi di accertamento emessi da ASCIT – Servizi ambientali spa incaricata per conto del Comune di (OMISSIS) della gestione dei rifiuti urbani – in relazione alla tariffa igiene ambientale (TIA) per gli anni dal 2001 al 2005 concernenti due immobile della contribuente. Contestava che ASCIT avesse considerato tariffabili aree che il regolamento comunale qualificava espressamente come esenti (locali tecnici, area produttiva, area a magazzino, ecc.) e non avesse conteggiato i quantitativi di rifiuti speciali smaltiti in autonomia. Sosteneva, altresì, che avrebbero dovuto essere considerate tariffabili solo le aree produttive senza considerare le superfici ricoperte dai macchinari.

La Commissione tributaria provinciale di Lucca, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla ASCIT, dichiarava il ricorso inammissibile in quanto tardivo con sentenza che veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana.

Questa Corte, con sentenza n. 13247 del 26 giugno 2015, accoglieva il gravame proposto dalla contribuente escludendo la tardività del ricorso e rinviava la causa alla CTR per la decisione del merito dell’originario ricorso.

A seguito di riassunzione, la Commissione regionale accoglieva l’appello della Molitoria.

Avverso tale sentenza ASCIT ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e assistito da memoria.

La contribuente è rimasta intimata.

Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso con rinvio alla Commissione tributaria regionale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per contrasto tra motivazione e dispositivo con riferimento all’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il dispositivo della sentenza impugnata accoglie l’appello della contribuente, e pertanto la domanda dalla stessa proposta in primo grado e ripetuta nell’atto di riassunzione. Tale domanda era volta ad escludere dalla tassazione anche aree ulteriori rispetto a quelle ove erano presenti macchinari, impianti e attrezzature. La CTR invece, ha ritenuto esenti da tassazione le sole aree di calpestio che si trovano intorno ai macchinari, in tal modo però escludendo tutte le altre superfici degli stabilimenti della contribuente. Di qui la censurata contraddizione in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR non avrebbe motivato sul punto della ritenuta illegittimità del Regolamento del Comune di (OMISSIS), essendosi limitata ad affermare che è “illegittima la previsione del regolamento comunale che disponga l’applicazione del tributo sui rifiuti alle superfici destinate all’attività produttiva con la sola esclusione di quelle occupate da macchinari impianti e attrezzature, come, peraltro, sostiene lo stesso MEF nella risoluzione 9 dicembre 2014, n. 2/D”. In sostanza, la motivazione si esaurirebbe nel mero richiamo ad una circolare ministeriale di cui neppure viene spiegato in che termini assuma rilevanza ai fini della illegittimità del regolamento comunale.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E, con riferimento alla disapplicazione del Regolamento TIA del Comune di (OMISSIS), nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo la ricorrente, in tanto il giudice tributario può disapplicare in via incidentale un regolamento comunale, in quanto vi sia un nesso specifico tra il vizio di legittimità dello stesso e il contenuto dell’atto impositivo impugnato, laddove censure coinvolgenti l’intero regolamento sarebbero riservate al giudice amministrativo. La contribuente invece si era limitata a chiedere la disapplicazione dell’intero regolamento senza indicare nessuno specifico vizio del medesimo. In ogni caso, la CTR ha annullato l’intera pretesa impositiva, senza ricostruire il quomodo e il quantum del rapporto, come invece sarebbe stato necessario attesa la natura di impugnazione-merito del processo tributario.

Sotto altro profilo la ricorrente deduce il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata la quale ha disapplicato il regolamento, in assenza di qualunque richiesta in tal senso della contribuente.

Con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49, del Reg. TIA del Comune di (OMISSIS), artt. 17 e 23, approvato con Delib. c.c. 13 aprile 2004, n. 26, e Regolamento TIA del Comune di (OMISSIS) approvato con Delib. c.c. 9 febbraio 2005, n. 10, nonché degli artt. 2697 e 2712 c.c., in relazione all’art. 360 c.c., n. 3.

Erroneamente il giudice d’appello avrebbe annullato gli avvisi dal momento che nella specie veniva in rilievo la produzione di rifiuti assimilati, non avendo la contribuente mai dedotto di produrre rifiuti non assimilati, in relazione ai quali la legge riconosce soltanto la riduzione della quota variabile della tariffa e la contribuente non aveva provato di aver tempestivamente adempiuto agli oneri previsti dal regolamento comunale al fine di godere di detta riduzione.

Il primo motivo è fondato.

Come già affermato da questa Corte, sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cass., sez. 5, n. 26077 del 30/12/2015, Rv. 638110 – 01), ovvero solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass., sez. 6-5, n. 26074 del 17/10/2018, Rv. 651108 – 01), mentre tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (Cass., sez. L., n. 21618 del 22/08/2019, Rv. 654821 – 01).

Nel caso in esame, dal ricorso emerge che la contestazione svolta dalla contribuente aveva ad oggetto la circostanza che ASCIT aveva considerato tariffabili aree che invece il Reg. TIA del Comune di (OMISSIS), art. 17, considerava esentate e cioè locali tecnici, area produttiva, area coperta a magazzino, area scoperta a magazzino, aree di viabilità esterna. Lamentava altresì il mancato conteggio dei quantitativi di rifiuti speciali smaltiti in autonomia dalla società e chiedeva pertanto l’annullamento degli avvisi impugnati o, in subordine, la rideterminazione dell’importo della TIA, con esclusione delle aree ove sono prodotti rifiuti speciali.

La sentenza impugnata nel dispositivo dichiara di accogliere l’appello presentato dalla contribuente, in tal modo evidentemente annullando gli avvisi di accertamento impugnati e dunque l’intera pretesa impositiva. In motivazione, invece, afferma che è da ritenersi illegittima la previsione del regolamento comunale che limita l’esenzione dall’imposta alle sole superfici occupate da macchinari, impianti e attrezzature e sottopone a tassazione le aree di calpestio intorno ai medesimi.

Le due affermazioni – la prima, contenuta nel dispositivo, che riconosce l’esenzione per tutte le aree tassate, e la seconda, in motivazione, che la ammette solo per le aree di calpestio – si pongono in evidente ed insanabile contrasto impedendo di individuare con certezza la portata della decisione, e determinando conseguentemente la nullità della sentenza impugnata.

All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana la quale, in diversa composizione, giudicherà anche delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

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