Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6609 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. I, 18/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 18/03/2010), n.6609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15253/2004 proposto da:

C.L. (c.f. (OMISSIS)), C.A.,

C.F., CA.AN., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il Cav. GARDIN LUIGI,

rappresentate e difese dagli avvocati PANIZZOLO Filippo, CORRENTE

GIOVANNA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 82, presso l’avvocato MARIO

FIANDANESE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MURO Gaetano,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1053/2003 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato GIOVANNA CORRENTE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 23/1/91, C.L., A., F. e An. convenivano in giudizio il Comune di Altamura, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da perdita di proprietà della loro dante causa Ca.Fr., in virtù di cessione di credito.

Costituitosi il contraddittorio il Comune di Altamura chiedeva rigettarsi ogni domanda contro di lui proposta.

Veniva disposta ed espletata C.T.U..

Il Tribunale di Bari, con sentenza 2/8/2000, condannava il Comune al risarcimento dei danni nei confronti delle attrici.

Avverso la sentenza proponeva appello il Comune, chiedendo una riduzione del quantum, tra l’altro, in riferimento al calcolo degli interessi.

Costituitosi il contraddittorio, le appellate chiedevano dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l’appello e, in via incidentale, la quantificazione del risarcimento, con riferimento alla superficie di mq. 6888 e non di mq. 4640.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 24/06-30/10/2003, accoglieva parzialmente l’appello del Comune in ordine al calcolo degli interessi, e rigettava l’appello incidentale delle C..

Propongono ricorso per cassazione le C., sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, il Comune di Altamura.

Le ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., motivazione insufficiente e contraddittoria; error in iudicando, sostenendo che dagli atti di causa, e in particolare dalla consulenza tecnica espletata in primo grado, emerge con chiarezza l’estensione dei suoli oggetto di apprensione da parte del Comune di Altamura e l’erronea percezione di essi, effettuata dal giudice a quo, nel rigettare l’appello incidentale.

Il ricorso va rigettato, in quanto infondato.

La Corte di merito, con motivazione adeguata e non illogica, precisa che i fondi oggetto della domanda delle C. sono stati irreversibilmente trasformati solo limitatamente all’estensione di mq. 4640, in quanto la rimanente estensione non era mai stata utilizzata e poi rientrata nel loro possesso. Richiama in tal senso, ancorchè in parte narrativa, il decreto sindacale n. 7 del 6/4/82 (con riferimento al quale, appunto, il terreno, irreversibilmente trasformato, si estendeva per mq. 4460).

Quanto all’altro terreno, di cui al decreto sindacale n. 821 del 15/5/84 – lo ammettono le stesse ricorrenti – esso non era mai stato utilizzato e successivamente fu restituito ad esse. L’equivoco circa una maggiore estensione nasceva evidentemente dal fatto – e anche di tale profilo, seppur per implicito, si fa carico la pronuncia impugnata – che altri terreni, appartenenti a Ca.Fr., dante causa delle attuali ricorrenti, erano stati occupati e irreversibilmente trasformati, ma essi sono estranei all’oggetto della presente causa.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese processuali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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