Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6609 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 28/09/2016, dep.14/03/2017),  n. 6609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12901-2015 proposto da:

A. SRL, in persona del Procuratore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO TESTA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BORDONE,

FERDINANDO PERONE, PAOLO PERRUCCO, giusta procura speciale in atti;

– resistente –

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARCELLO

MATERA che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio, di rigettare il ricorso, con le determinazioni di legge;

avverso l’ordinanza n. R.G. 1467/2014 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,

depositata l’08/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La società A. s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 8 aprile 2015 con la quale il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto la eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla detta società nel procedimento instaurato dal lavoratore L.S. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 3.

Il PG, nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. Successivamente è stato depositato atto di rinunzia agli atti del giudizio sottoscritto da entrambe le parti con richiesta di compensazione delle spese del giudizio. All’atto di rinunzia è allegato verbale di conciliazione giudiziale in data 23 marzo 2016.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara l’estinzione del giudizio.

In ragione della intervenuta conciliazione giudiziale e della definizione transattiva anche per il profilo delle spese di lite, in conformità della richiesta delle parti, le spese del presente giudizio sono compensate.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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