Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6609 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 28/09/2016, dep.14/03/2017), n. 6609
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12901-2015 proposto da:
A. SRL, in persona del Procuratore Generale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio
dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROBERTO TESTA giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BORDONE,
FERDINANDO PERONE, PAOLO PERRUCCO, giusta procura speciale in atti;
– resistente –
lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARCELLO
MATERA che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di
consiglio, di rigettare il ricorso, con le determinazioni di legge;
avverso l’ordinanza n. R.G. 1467/2014 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,
depositata l’08/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La società A. s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 8 aprile 2015 con la quale il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto la eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla detta società nel procedimento instaurato dal lavoratore L.S. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 3.
Il PG, nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. Successivamente è stato depositato atto di rinunzia agli atti del giudizio sottoscritto da entrambe le parti con richiesta di compensazione delle spese del giudizio. All’atto di rinunzia è allegato verbale di conciliazione giudiziale in data 23 marzo 2016.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara l’estinzione del giudizio.
In ragione della intervenuta conciliazione giudiziale e della definizione transattiva anche per il profilo delle spese di lite, in conformità della richiesta delle parti, le spese del presente giudizio sono compensate.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017