Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6609 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9842-2014 proposto da:

GAMA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 028, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE DI

BENEDETTO & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato VITO

ANTONIO MARTIELLI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.p.A.;

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE CENTRALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 137/2013 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 08/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 137/10/13 pubblicata l’8 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale della Puglia ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 133/10/12 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla GAMA s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale si chiedeva alla società il pagamento della somma di Euro 62.493,00 a titolo di IRES ed IRAP a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis;

che la commissione tributaria regionale ha ritenuto legittima la notifica dell’atto impugnato eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ed ha ritenuto l’atto stesso sufficientemente motivato ed irrilevante ai fini della legittimità dell’atto la mancanza di sottoscrizione del funzionario competente;

che la GAMA s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza articolato su due motivi;

che l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, è inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata, eseguita direttamente dal concessionario a mezzo posta;

che con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendosi che l’atto impugnato non sarebbe motivato in modo tale da consentire al destinatario di comprendere le precise ragioni della pretesa dell’Ufficio;

che il primo motivo è infondato. Rileva la Corte che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento” la cartella di pagamento deve essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La norma prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. L’assunto della ricorrente secondo cui la dizione della legge impedirebbe la notifica eseguita direttamente dal concessionario per la riscossione è infondata e smentita dalla chiara lettera della norma che riserva proprio al concessionario la competenza per la notifica indicando successivamente le modalità della stessa, e l’indicazione dell’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non inficia affatto la competenza diretta del concessionario. A ciò conduce anche la funzione dell’atto notificato che costituisce pur sempre un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore. Ne consegue che ben può il concessionario, e non più solamente l’ufficiale giudiziario o il messo del giudice di pace, notificare l’ingiunzione fiscale anche a mezzo posta. Comunque, anche a volersi considerare nulla la notifica in questione questa sarebbe comunque sanata dal raggiungimento dello scopo non trattandosi di ipotesi di inesistenza secondo la distinzione fra nullità e inesistenza chiarita da questa Corte (Cass. SS.UU. 20 luglio 2016, Cass. n. 14916 e Cass. n. 14917);

che il secondo motivo, articolato come violazione e falsa applicazione di legge, è pure infondato. La Commissione tributaria regionale ha affermato con articolata motivazione come l’atto impugnato fosse sufficientemente motivato in quanto contenente tutti gli elementi idonei e sufficienti a far conoscere le precise ragioni dell’imposizione. D’altra parte il tipo di imposizione in questione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, deriva dal controllo automatico di quanto dichiarato dallo stesso contribuente e le motivazioni dell’atto sono contenute ed esposte nel modello standard predisposto ai sensi del D.M. 26 giugno 1999; nè, in questa sede la censura potrebbe essere valutata da questa Corte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stanti i limiti imposti da tale parametro nel testo vigente, applicabile ratione temporis nella specie;

che il ricorso va conseguentemente rigettato;

che nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso; Nulla sulle spese; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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