Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6609 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

I.T., rappr. e dif. dall’avv. Daniela Vigliotti,

daniela.vigliotti.busto.pecavvocati.it, elett. dom. presso lo studio

della stessa, in Gallarate (VA), via G.B. Trombini n. 3, come da

procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Milano 5.4.2018, n. 1744/2018,

R.G. 307/2017;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 31.1.2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. I.T. impugna la sentenza App. Milano 5.4.2018, n. 1744/2018, R.G. 307/2017 che ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza Trib. Milano 2.11.2016 che aveva negato la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno, così non accogliendo l’opposizione del ricorrente al provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i relativi presupposti;

2. la corte ha condiviso il primo giudizio che, nel rilevare le contraddizioni della narrazione, ha comunque collegato il conflitto vissuto in Mali ad una “vicenda personale” del richiedente, senza che questi sia riuscito a collocarla credibilmente in un contesto discriminatorio ovvero anche a fornire prova di un effettivo danno grave collegato al rimpatrio; alla non attendibilità delle dichiarazioni rese nelle diverse fasi del procedimento corrisponde dunque un’attenuazione della regola di cooperazione istruttoria ricadente sull’organo giurisdizionale; nè persecuzione, nè danni gravi comunque discenderebbero dal rientro nel Paese d’origine, riscontrandosi, inoltre, l’insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria in ragione del difetto delle condizioni di conflitto armato altresì nella regione di provenienza del richiedente, alla luce dei rapporti internazionali; infine, mancando situazioni di vulnerabilità personale particolare, così come la documentazione di un percorso d’integrazione, non sussistono gli estremi per la concessione della protezione umanitaria;

3. il ricorso è su tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ove ha errato la corte nel non riconoscere una minaccia grave alla vita avuto riguardo alla condizione di pericolosità e violenza generalizzata in Mali, ai fini della richiesta protezione sussidiaria;

2. con il secondo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avendo la corte mancato di adempiere al proprio dovere di cooperazione istruttoria;

3. il terzo motivo contesta la mancata concessione della protezione umanitaria, anche in violazione dell’art. 10 Cost., oltre che t.u. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 ovvero del diritto d’asilo;

4. i primi due motivi, da trattare in via congiunta per l’intima connessione, sono, per più profili, inammissibili; vi fa invero difetto, in via preliminare, una adeguata e specifica censura della concomitante e parzialmente autonoma ratio decidendi della pronuncia impugnata, ove la corte ha premesso la non credibilità del “racconto” del ricorrente (Cass. 21142/2019) a proposito delle ragioni del denunciato impossibile o non voluto rientro in Mali; per altro verso, le contestazioni restano inammissibili in considerazione di un operato della corte (non solo sintetico e condotto per relationem rispetto agli enunciati del primo giudice) connotato da un apprezzamento di merito insindacabile in questa sede alla luce degli stringenti limiti di censurabilità della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014) ed anche con riferimenti di condivisione alle lacune della domanda già riscontrate dal primo giudice, quanto al difetto dei presupposti delle tipologie di protezione;

5. va invero ricordato, ancora sul punto, che “in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto decreto, ma anche quelle formulate ai sensi dell’art. 14, lett. c), poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria” (Cass. 4892/2019, 18446/2019); in ogni caso – e decisivamente – il ricorrente non ha allegato alcuna classe di impedimenti, fatti valere in giudizio ed erroneamente trascurati, giustificanti i limiti del proprio corredo probatorio o contributo istruttorio, tenuto conto che la sentenza ascrive a controversia di natura privatistica i conflitti in cui era coinvolto il richiedente e sottolinea la mancanza di collegamento tra essi e la persecuzione così come il grave danno alla base delle misure richieste;

6. per altro profilo, la censura è inammissibile, in ragione della genericità del richiamo alla situazione di conflitto evocata per il Mali, per la quale lo stesso ricorrente non cita – avendo riguardo alla zona di provenienza del richiedente – alcuna fonte alternativa a quella specifica oggetto di segnalazione da parte della corte; vale in tema il principio per cui la “settorialità” del rischio di grave danno va intesa in modo che “il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure” (Cass. 13088/2019); per la circostanza, il ricorrente postula comunque, al di là della rubricazione della censura, una mera diversa conclusione a sè favorevole, quale discendente da una generica e indimostrata situazione di pericolosità che avrebbe interessato l’intero Mali, secondo un giudizio del tutto soggettivo e solo alternativo a quello cui è giunta la corte; questa, escludendo ognuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 ha in particolare – e per quanto in sintesi – negato l’emersione di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona per violenza indiscriminata, anche ai sensi della lett. c) art. cit.; il che rende insuperabile il dato, presupposto nella sentenza impugnata, per cui la prospettazione persecutoria al ricorrente è risultata del tutto indiretta e generica; invero, la stessa “nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 13858/2018, 18306/2019);

7. inoltre, si ripete, l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalla più recente Cass. n. 9842 del 2019);

8. il terzo motivo è inammissibile, pur dovendosi convenire sul carattere tuttora aperto della misura protettiva residuale e però dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (già sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente e potendosi aggiungere che l’odierna censura – laddove in realtà la corte ha evidenziato anche la mancanza di un percorso d’integrazione e la genericità dei riferimenti – è inammissibile altresì per genericità e perchè si risolve in un dedotto vizio di motivazione, oltre il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

9. è infine inammissibile la stessa censura nella parte in cui, per altro profilo, invoca il vizio di errata pronuncia sulla domanda di asilo, sulla quale invece la corte ha espresso un implicito ma assorbente giudizio di ricatalogazione non autonoma rispetto alle altre forme di protezione internazionale; e sul punto va data continuità all’indirizzo per cui “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3″ (Cass. 11110/2019);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.9660/2019, 25862/2019).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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