Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6608 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. I, 18/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 18/03/2010), n.6608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10857/2004 proposto da:

A.C.G. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di procuratore generale di A.C.R. (c.f.

(OMISSIS)) – in proprio e quale socio accomandatario della

NEPTUNIA S.A.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso l’avvocato SELVAGGI Carlo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANZIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZZA PRATI DEGLI STROZZI 33, presso l’avvocato

MENICUCCI LOREDANA, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO

Guido, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2833/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/06/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

o, in subordine, rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 15/06/93, A.C.G., in proprio e quale procuratore di D.C. e A.C. R., conveniva in giudizio il Comune di Anzio e la Cooperativa edilizia “Virgo Fidelis” s.r.l., per sentir condannare il Comune stesso al risarcimento dei danni per la perdita di proprietà, a seguito di occupazione d’urgenza di un terreno, di proprietà dei predetti, assegnato alla Cooperativa per la costruzione di un edificio, nell’ambito di un programma di edilizia economica e popolare.

Costituitosi il contraddittorio, il Comune chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale, con sentenza 16/6/2000, condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 120.000.000.

Con citazione notificata in data 11/12/2000, il Comune di Anzio proponeva appello, chiedendo dichiararsi improponibile la domanda contro lui proposta, in quanto sulla questione controversa si era formato giudicato, a seguito di precedente giudizio.

Costituitosi il contraddittorio, l’ A.C., in proprio e nella sua qualità, chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza 18/2-16/6/2003, accoglieva l’appello del Comune.

Propone ricorso per cassazione l’ A.C., sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, il Comune di Anzio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NEPTUNIA s.a.s., per carenza di legittimazione processuale.

Il ricorrente agisce in proprio, e quale procuratore di A.R. C., come già nel giudizio di appello (nel quale era pure procuratore di D.C.), ma si aggiunge, nel ricorso, che A.C.R. sta in causa in proprio e quale socia accomandataria della Neptunia s.a.s., avente causa di D. C.. Non si da tuttavia alcun conto del subentro della Neptunia s.a.s. nella posizione della D., nè della qualità di A.C.R. di socia della s.a.s. e legale rappresentante di essa.

Quanto al ricorso di A.C.G., con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., violazione dei principi sulla rilevanza probatoria del catasto; omessa e illogica motivazione della sentenza impugnata; contesta altresì affermazione della Corte di merito, per cui il bene de quo, occupato dal Comune di Anzio, sarebbe il medesimo bene, già oggetto di altro giudizio.

Al contrario, la sentenza impugnata, con motivazione adeguata e non illogica, chiarisce che la sentenza precedente, passata in giudicato (Corte d’Appello di Roma del 11/4/94) si riferiva ad un terreno in Anzio esteso mq. 462, distinto in catasto al f. (OMISSIS), part. (OMISSIS), di mq. 288 e part. (OMISSIS), di mq. 174, e, con riferimento ad esso, fu condannato il Comune al risarcimento del danno; nel presente giudizio, il terreno è indicato come esteso mq. 384, distinto in catasto al foglio (OMISSIS) part. (OMISSIS), di mq. 288 e part. (OMISSIS), parte, di mq. 96. Precisa ancora il giudice a quo che si tratta dello stesso terreno, una prima volta considerato nella sua interezza, ed ora soltanto per una sua parte.

Il motivo va rigettato, siccome infondato.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Neptunia s.a.s.;

rigetta il ricorso di A.C.G. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

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