Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6608 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15493-2015 proposto da:

I.C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

SALERNO 6, presso lo studio presso il suo studio, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7507/9/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO dei 3/07/2014, depositata l’11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. GRATA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Avv.to I.C.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7507/09/2014, depositata in data 11/12/2014 – con la quale, in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRAP dovuta e non versata in relazione all’anno d’imposta 2006 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, accogliendo il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, nella specie, l’attività professionale, svolta da un avvocato ed organizzata con l’ausilio di una segretaria, doveva ritenersi assoggettabile ad IRAP, stante l’autonoma organizzazione, pur in assenza di spese per la locazione dello studio e l’utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’autonoma organizzazione; con il secondo motivo, il ricorrente articola un vizio “omessa, illogica e comunque incongrua” motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sempre con riferimento all’incidenza sull’attività del professionista dell’utilizzo di un dipendente con mansioni segretariali.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nella specie, il ricorrente incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mere mansioni di segretaria ed in effetti la sentenza non risulta conforme ai principio di diritto di recente enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo del contribuente.

Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di merito, irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo dei ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo ne metro, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito, irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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