Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6608 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19632-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SORAYA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5/2013 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,

depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 5/38/13 pubblicata il 17 gennaio 2013 la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Novara n. 9/01/11 che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Soraya s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) emessi dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti e relativi ad IVA, IRPEG ed IRAP per gli anni, rispettivamente, 2002, 2003, 2004 e 2005, nonchè avverso la conseguente cartella di pagamento n. (OMISSIS), dichiarando la decadenza per l’accertamento relativo all’anno 2003, confermando parzialmente l’accertamento per l’anno 2004 e annullando, per il resto, gli avvisi di accertamento impugnati e la cartella di pagamento conseguente;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’accertamento eseguito sul conto corrente bancario dell’amministratore unico e legale rappresentante della società non era sufficiente a fornire elementi presuntivi sulla riferibilità dei relativi movimenti bancari alla società stessa;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza affidato ad un unico motivo;

che la Soraya s.r.l. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.. In particolare si lamenta che il giudice dell’appello aveva limitato la propria indagine al conto corrente bancario personale dell’amministratore unico e legale rappresentante della Soraya s.r.l. senza considerare i libretti di risparmio intestati alla società come lamentato nei motivi di appello;

che il ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affermato che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi del cit. codice, art. 360, comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass. n. 10036 del 24/04/2018);

che la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato il motivo di appello in cui lamenta specificamente la mancata considerazione dei movimenti relativi al libretto di risparmio intestato alla società, mentre la sentenza di appello non cita affatto tali movimenti;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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