Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6608 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4853/2019 proposto da:

H.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Lufrano, in

virtù di delega in calce al ricorso per cassazione, e presso lo

studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente

domiciliati;

– intimato –

avverso la sentenza n. 516/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

pubblicata in data 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dai consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. H.N., cittadino nato il (OMISSIS) in (OMISSIS), ha formulato domanda di protezione internazionale alla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Il Tribunale di Perugia, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non riconosceva la chiesta protezione internazionale nelle forme richieste e, con ordinanza del 12 settembre 2016, confermava il provvedimento di diniego della Commissione.

3. Avverso tale provvedimento H.N. proponeva gravame e la Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 516 emessa il 5 luglio 2018, rigettava l’appello e compensava le spese processuali.

4. H.N. ricorre in cassazione con tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo H.N. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2. Con il secondo motivo H.N. lamenta la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C).

3. Con il terzo motivo H.N. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

4. I primi due motivi di ricorso (nel primo dei quali, ancorchè l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 non sia richiamato, si deduce anche un vizio di nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione) e che, per il resto, pongono la medesima questione, dedotta sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto quello dell’omesso esame di un fatto decisivo e specificamente della situazione de (OMISSIS) (paese in cui vi sono disordini ed attentati legati ad integralisti islamici), possono essere esaminati congiuntamente e vanno accolti.

4.1. Ricorre, in primo luogo, il vizio di nullità della sentenza, in quanto la corte del merito ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria limitandosi ad aderire, per relationem, alla motivazione del provvedimento di primo grado, non riportata neppure per sommi capi, con la conseguenza che risulta inintellegibile l’iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione sul punto (Cass., 31 maggio 2018, n. 28139).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente (Cass., 28 giugno 2018, n. 17069).

Ed inoltre, al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26 aprile 2019, n. 11312).

Nella specie, la Corte di merito non ha neppure fatto cenno alle fonti informative consultate per escludere il pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed è perciò incorsa nella denunciata violazione di legge.

Tanto comporta a manifesta fondatezza del primo e del secondo motivo e il conseguente assorbimento dei profili di censura relativi alla protezione umanitaria.

5. All’accoglimento dei primi due motivi segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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