Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6607 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2022, (ud. 22/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16203/2015 proposto da:

BLEU S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Eleonora

d’Arborea n. 30, presso lo studio dell’avvocato Bernardo Cartoni,

rappresentata e difesa dall’avvocato Bernardo Cartoni e

dall’avvocato Lazzaro Di Trani.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– controricorrente –

EQUITALIA CENTRO S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Regina Margherita n. 294, presso lo studio dell’avvocato Enrico

Fronticelli Baldelli, che la rappresenta e difende.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO, sezione staccata

di Pescara, n. 1414/07/14, depositata il 18/12/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 febbraio 2022 dal consigliere Dott. Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Bleu S.p.a. ricorre, con due motivi, illustrati con una memoria, contro l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Centro S.p.a., che resistono con distinti controricorsi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara), ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti (n. 265/04/2013) che aveva respinto il ricorso della società contro la cartella di pagamento per Irpeg, per gli anni 2001, 2002, 2003, nel quale si eccepivano alcuni vizi formali dell’atto impugnato;

2. in particolare, la C.T.R., per quanto qui rileva, ha ritenuto che:

(i) l’omessa “motivazione” sul saggio degli interessi applicato integrasse un vizio formale, che non invalidava la cartella, in mancanza di contestazioni “sostanziali”, da parte della contribuente;

(ii) l’omessa sottoscrizione autografa del ruolo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, non determina la nullità della cartella poiché è prevista la formazione automatizzata del ruolo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, e dell’art. 24 Cost.”), la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato la nullità della cartella per omessa indicazione del saggio degli interessi applicato;

2. con il secondo motivo (“2. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, e del D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 20,24 e 32”), la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato la nullità della cartella in mancanza di un valido titolo esecutivo a causa del fatto che il relativo ruolo non era stato sottoscritto con firma digitale;

3. il primo motivo è inammissibile;

la doglianza non risulta prospettata nei gradi di merito e pare proposta per la prima volta in sede di legittimità. Dalla decisione impugnata infatti si evince che uno dei motivi d’appello concerneva (cfr. pag. 2 della sentenza) “la mancata motivazione circa il saggio di interesse applicato”, laddove, invece, adesso, la critica riguarda l’omessa indicazione (nella cartella) del saggio degli interessi applicato. Al riguardo, è opportuno ribadire l’orientamento della Corte secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787);

4. il secondo motivo è infondato;

la sentenza impugnata è conforme al tralatizio orientamento sezionale (ex multis Cass. 20/01/2017, n. 1449; in senso conforme, per esempio, Cass. 06/06/2018, n. 14608), per il quale “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, conv., con modif., dalla L. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell’Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso.”;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità sia all’Agenzia delle entrate, liquidandole in Euro 9.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito, sia a Equitalia Centro S.p.a., liquidandole in Euro 9.000,00, a titolo di compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e oltre agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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