Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6607 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 23/03/2011), n.6607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15802/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.M., G.I., G.A., G.

A.R.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA

4, presso lo studio dell’avvocato BALIVA MARCO, che li rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 112/2005 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 13/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il resistente l’Avvocato BALIVA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso,

nel merito rigetto.

Fatto

1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 112/16/05, depositata il 13.12.05, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da M.M., G.A., G. A.R.G. e G.I., tutti eredi dell’avv. G.S., avverso l’avviso di liquidazione di imposta di successione emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano (OMISSIS).

Con tale atto, invero, l’Ufficio finanziario aveva determinato il tributo dovuto riconoscendo un’unica franchigia di L. 350.000.000 sui totale dell’asse ereditario, ritenendo non applicabile nella specie il disposto della L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 2, a tenore del quale l’imposta di successione “si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario, che supera i L. 350 milioni”. La non applicabilità del beneficio in parola nel caso concreto sarebbe, invero, conseguita, a parere dell’amministrazione finanziaria, dalla previsione della L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 15, secondo cui la menzionata franchigia per ciascuno degli eredi trova applicazione solo “alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000”.

2. La Commissione Tributaria Regionale – condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure – riteneva, viceversa, applicabile detto beneficio fiscale, atteso che la decorrenza del termine semestrale per la presentazione della dichiarazione della successione – che ordinariamente decorre dalla data di apertura della successione (ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 1), nella specie verificatasi il 25.5.00 – si sarebbe spostato in avanti, dapprima al 2.1.7.00, data in cui uno degli eredi aveva rinunciato all’usufrutto sui beni caduti in successione, poi al 26.9.00, per effetto dell’avvenuto riconoscimento della qualità di coeredi in capo a due legittimarle (seconda moglie e figlia del de cuius) pretermesse dal testatore.

3. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. n. 112/16/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, al quale M.M., G.A., G.A. R.G. e G.I. hanno replicato con controricorso.

Gli intimati hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

1. Rileva, in via pregiudiziale, la Corte che i resistenti hanno proposto, nel loro atto difensivo, un’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, deducendo una pretesa violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile, nella specie, ratione temporis), in quanto l’atto introduttivo del presente giudizio non contiene la formulazione dei quesiti di diritto, richiesti dalla norma suindicata.

1.1. l’eccezione è infondata e va disattesa. Va osservato, invero, che la disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., – introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e poi abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), con effetto dal 4.7.09 – trova applicazione ai soli ricorsi proposti contro provvedimenti pubblicati, mediante deposito in cancelleria (art. 133 c.p.c.), a far tempo dal 2.3.06, laddove nessun rilievo riveste, al riguardo, la data di notifica del provvedimento impugnato (cfr. Cass. S.U. 20603/07, 16615/07).

Ne consegue che, essendo stata – nel caso concreto – la sentenza di appello depositata il 13.12.05, rilievo alcuno può essere attribuito – ai fini dell’applicabilità al ricorso per cassazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c. – alla notifica di detta decisione, avvenuta il 7.3.06.

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 69, D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 21 e 31, nonchè la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia.

La ricorrente si duole, invero, del fatto che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto che il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 2, lett. e), preveda una “proroga”, ovvero uno slittamento in avanti del termine per la presentazione della dichiarazione di successione, in ragione della sopravvenienza di un evento che dia luogo ad un mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato, ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore. Tali eventi sopravvenuti, invero, a parere dell’Ufficio finanziario, potrebbero solo legittimare la presentazione di una dichiarazione sostitutiva o integrativa, ai sensi dell’art. 28, comma 6, ma solo ove gli eventi medesimi fossero sopravvenuti alla presentazione della dichiarazione (c.d. originaria o di base) di successione.

Per converso, a detta dell’Ufficio ricorrente, laddove – come nel caso di specie – detta dichiarazione originaria non sia stata presentata al momento del sopravvenire dell’evento modificativo della devoluzione dell’eredità, essa “andrà presentata – nei sei mesi dall’apertura della successione – tenendo conto di quell’evento”. Il che, stando all’amministrazione finanziaria, sarebbe puntualmente accaduto nel caso di specie, essendo stata presentata una dichiarazione di successione con l’indicazione degli “eredi definitivi”, a seguito dell’avvenuto riconoscimento della qualità di eredi in capo ai legittimari pretermessi dal testatore, ossia “tenendo conto”, per l’appunto, dell’evento modificativo della devoluzione dell’eredità.

Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, che il termine per la dichiarazione di successione, non essendovi spazio neppure per una dichiarazione integrativa, stante la menzionata presenza in quella originaria di tutti gli eredi, sarebbe scaduto definitivamente il 25.11.00, ossia sei mesi dopo l’apertura della successione (25.5.00), ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 1. Per il che, il beneficio fiscale in parola, riconoscibile solo alle successioni per le quali il termine di presentazione della relativa dichiarazione sia scaduto dopo il 31.12.00, non potrebbe essere riconosciuto agli odierni ricorrenti.

2.1. Il motivo è infondato e va disatteso.

Va osservato, infatti, che – contrariamente all’assunto dell’Agenzia delle Entrate – l’evento che da luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità non rappresenta solo, ed in ogni caso, il dies a quo per 3 a presentazione di una dichiarazione sostitutiva o integrativa, atteso che detto evento presenta tale carattere e produce l’effetto suindicato solo se – come si evince dal chiaro tenore letterale del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, comma 6, – sopravviene “dopo la presentazione della dichiarazione di successione”.

Qualora, invece, l’evento in parola intervenga (come nella specie) prima della presentazione della dichiarazione di successione, esso produce l’effetto – non, com’è del tutto ovvio, di legittimare una dichiarazione integrativa o sostitutiva, che non avrebbe senso alcuno in assenza della dichiarazione base – bensì di far spostare la decorrenza del termine di sei mesi (nella disciplina temporalmente applicabile alla fattispecie, ora di dodici mesi) per la presentazione all’Ufficio del registro competente proprio di detta dichiarazione (base o originaria: di successione.

Ed invero, se la denuncia in parola va ordinariamente presentata nel termine suindicato con decorrenza dalla data di apertura della successione, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 1, in presenza di talune circostanze particolari, elencate nel comma 2, della stessa norma, tale denuncia fruisce di uno slittamento della decorrenza del termine per la relativa presentazione. Tra tali circostanze è – per l’appunto – ricompresa la sopravvenienza di un evento che da luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato, ai sensi dell’art. 28, comma 5, richiamato dal D.Lgs. n. 3460, art. 31, comma 2, lett. e).

In altri termini, il menzionato D.Lgs. n. 346 del 2007, art. 31, stabilisce per la presentazione della dichiarazione di successione un termine unico, avente, tuttavia, decorrenze differenziate, in relazione ai casi previsti rispettivamente dai commi 1 e 2 della norma suindicata (Cass. 1301/07).

2.2. Orbene, nel caso di specie, la successione dell’avv. G. S. si apriva in data 25.5.00. Il de cuius aveva, peraltro, con testamento del 26.6.75 istituito eredi universali i figli A. ed A.R.G., riservando l’usufrutto dei beni, facenti parte dell’asse ereditario, alla prima moglie A.A.. Sicchè venivano escluse dalla successione, ancorchè eredi legittimari, la seconda moglie del defunto, M.M. e la figlia G. I..

Senonchè, in data 27.6.00 A.A. rinunciava all’usufrutto, ed in data 26.9.00 G.A. e G.A.R.G. riconoscevano, con atto di transazione, quali coeredi M.M. e G.I..

In data 2.10.00, quindi, G.A., G.A.R. G., G.I. e M.M. (ossia tutti gli eredi) presentavano dichiarazione di successione, cui taceva seguito, in data 24.11.00, una dichiarazione integrativa. L’Ufficio liquidava, pertanto, – con l’avviso impugnato nel presente giudizio – l’imposta di successione, applicando una sola volta la franchigia fino a 350 milioni di lire sull’intero asse ereditario, anzichè più franchigie, fino a concorrenza della medesima somma, sulla quota di ciascuno dei coeredi, come previsto dalla L. n. 342 del 2000, art. 69.

2.3. Stando così le cose, non può revocarsi in dubbio, a giudizio della Corte, che nel caso di specie, successivamente all’apertura della successione (25.5.00) e prima della presentazione della relativa dichiarazione, sia sopravvenuto almeno un evento idoneo a dare luogo ad un mutamento della devoluzione dell’eredità, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, e perciò suscettibile di determinare una decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione, diversa dalla data di apertura della successione, a norma del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 2, lett. e).

E’, invero, del tutto pacifico che il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, atteso che il medesimo acquista la qualità di chiamato all’eredità solo dopo l’utile esperimento dell’azione di riduzione, che rimuova l’efficacia preclusiva delle disposizione testamentarie lesive della legittima, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte degli eredi istituiti dal testatore (cfr. Cass. 5731/88, 27556/08, 368/10).

Se ne deve necessariamente inferire che, nella fattispecie in esame, il riconoscimento da parte degli istituiti – con atto di transazione – della qualità di coerede in capo a M.M. e G. I. – legittimarle pretermesse dal testatore – ha avuto per effetto di far decorrere il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione dalla data di tale riconoscimento, dal quale è conseguita una modifica in successione legittima dell’originaria devoluzione dell’eredità per testamento, ossia dal 26.9.00.

Ne discende che detto termine è venuto a scadenza il 26.3.01, e cioè successivamente al termine previsto come limite di operatività del beneficio fiscale di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 69, che si applica – come dianzi detto – alle sole successioni per le quali il termine di presentazione della relativa dichiarazione sia scaduto successivamente al 31.12.00.

Ed, a tal fine, non rileva neppure che si tratti di dichiarazione di successione originaria ovvero sostitutiva o integrativa, considerata la già rilevata unicità del termine di presentazione della dichiarazione previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, le cui decorrenze soltanto sono diversificate in relazione ai casi previsti rispettivamente dai commi 1 e 2 della norma, nonchè dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, (conf. Cass. 1301/07, 28692/08).

3. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate non può che essere rigettato, con conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dagli intimati.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

rigetta il ricorso e condanna l’amministrazione ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dagli intimati, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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