Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6607 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. I, 18/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 18/03/2010), n.6607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29938-2008 proposto da:

G.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

GIULIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3 settembre 2003 il sig. G. A. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo da lui promosso nei confronti di terzi, proprietari di un fondo confinante col proprio, con atto di citazione notificato il 27 settembre 1995 dinanzi al Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, per ottenere la costituzione di una servitù di passaggio: processo, definito con sentenza di accoglimento della domanda, emessa il 22 settembre 2001.

Esponeva che il successivo gravame si era concluso con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo assunta all’udienza del 17 gennaio 2003.

Integrato il contraddittorio con la costituzione del Ministero della giustizia, la Corte d’appello di Roma, con decreto 3 dicembre 2003 respingeva fa domanda, per difetto di prova del danno, con compensazione delle spese processuali.

In accoglimento del successivo ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 13 gennaio 2006 cassava la decisione con rinvio alla corte d’appello di Roma in diversa composizione, statuendo che il danno non patrimoniale, seppur non in re ipsa, era presuntivamente riconoscibile in caso di ritardo irragionevole nella definizione del processo, salvo circostanze specifiche che lo escludessero, il cui onere probatorio ricadeva sulla parte convenuta.

Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, accertato in un anno il ritardo irragionevole, con decreto 11 giugno 2008 condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 800,00, oltre interessi legali e spese del giudizio di rinvio.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il G., deducendo la carenza di motivazione nella determinazione del ritardo irragionevole e la liquidazione troppo riduttiva dell’indennizzo, difforme dai parametri della giurisprudenza alla corte europea dei diritti dell’uomo; nonchè la violazione dei limiti tabellari e la carenza di motivazione nella liquidazione del spese di giudizio e nell’omesso riconoscimento del rimborso le spese generali.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la carenza di motivazione nella determinazione del ritardo irragionevole e la liquidazione troppo riduttiva dell’indennizzo.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una diversa valutazione delle risultanze dei processo presupposto, avente natura di merito e volta ad un riesame della durata dei rinvii imputabile alle stesse parti. Tanto più che la determinazione del ritardo irragionevole si fonda, nel decreto impugnato, su una pluralità di argomentazioni:

tra cui, la natura della causa civile – con la necessità dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio – e l’intervallo di tempo per la proposizione dell’appello, oltre,appunto, ai rinvii richiesti dalle parti. Pertanto, la contestazione del ricorrente, limitata a questi ultimi, non è idonea, di per se, ad infirmare l’impianto argomentativo del provvedimento.

Anche la censura riguardante l’indennizzo di Euro 800,00 per un anno di ritardo appare infondata.

Questa Corte ha più volte precisato (Cass, sez 1, 1 Marzo 2007, n. 4845; Cass. s.u. 26 Gennaio 2004, n. 1340; Cass. 23 Aprile 2005, n. 8568) che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il suo mancato rispetto da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, poichè la Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, si deve ritenere illegittima una liquidazione nella misura di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo.

Il suddetto parametro ordinario può subire, peraltro, una riduzione contenuta quando, come nella specie, la posta in giuoco sia particolarmente modesta ed il ritardo non superiore al triennio.

Alla luce di tali principi, non appare quindi contraria alla legge la liquidazione di poco inferiore al parametro ordinario, giustificata dalla modestia della posta in giuoco.

E’ invece fondata la censura in ordine alla omessa determinazione delle spese del giudizio di primo grado, alla compensazione delle spese della fase di legittimità, attesa la natura di stile della motivazione addotta (“giusti motivi, stante la peculiarità della questione”) ed alla troppo riduttiva liquidazione del giudizio di rinvio inferiore ai limiti tabellari per un processo di cognizione.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di merito, si può provvedere in questa sede alla decisione di merito, previa cassazione in parte qua del decreto impugnato, e così liquidare in egual misura le spese del primo grado di giudizio e di quello di rinvio in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge: spese tutte da distrarre in favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.

Le spese nella precedente fase di legittimità vanno invece liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre le spese generali e degli accessori di legge.

Le spese del presente giudizio per cassazione vanno compensate per due terzi, tenuto conto dell’accoglimento parziale del ricorso, limitato alla misura delle spese di giudizio, e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 840,00, di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del primo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge, e del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 840,00, di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione di un terzo delle spese del presente giudizio di cassazione, frazione liquidata in complessivi Euro 200,00, di cui Euro 34,00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 Dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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