Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6607 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1390-2016 proposto da:

COLORS SRL, (P.I. (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI,

100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 197/1/2015, emessa il 19/03/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAGLIARI, depositata il

27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

La s.r.l. Colors propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento di una variazione catastale relativa ad un immobile.

Nella decisione impugnata, la CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, perchè proposto tardivamente, in violazione dell’art. 327 c.p.c. In particolare, l’appellante non avrebbe allegato nè tanto meno provato la sussistenza di circostanze atte ad escludere la non imputabilità della causa di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la società deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37 e art. 38, comma 3 e artt. 133 e 137 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe considerato minoritario l’orientamento giurisprudenziale segnalato dall’appellante (Cass. n. 6048/2013), nonostante la Corte Costituzionale avesse ritenuto largamente utilizzabile l’istituto della rimessione in termini per causa non imputabile. Pertanto, la circostanza che, nella specie, vi fosse stata una data di emissione (21 settembre 2012), una successiva di deposito (20 dicembre 2012) ed una diversa di comunicazione (25 febbraio 2014) avrebbe dovuto rendere applicabile l’istituto.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha affermato – come sottolineato dalla stessa CTR sarda – che nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'”ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche (Sez. 5, n. 23323 del 15/10/2013).

In tal senso, l’ignoranza del processo è, nel caso di specie, esclusa dalla circostanza che la ricorrente non ha mai affermato di non aver avuto comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza avanti la CTP, alla quale invero risulta aver partecipato. Nessun rilievo ha al riguardo l’isolato precedente citato dal ricorrente (Sez. 6 – 5, n. 6048 del 11/03/2013), relativo peraltro a diversa fattispecie.

In definitiva, l’art. 153 c.p.c., comma 2 – applicabile ratione temporis – impone la dimostrazione di parte della non imputabilità della decadenza, circostanza nè dimostrata nè tanto meno dedotta dalla ricorrente.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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