Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6607 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1696/2017 R.G. proposto da:

B.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Pagani,

con domicilio eletto in Roma, via Orazio 31;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma,

n. 3478/35/16, depositata il 6 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2020 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M. ha impugnato un avviso di accertamento e liquidazione con il quale era rettificato il valore di un bene da essa venduto ad una società.

La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3/12/2014, ha respinto il ricorso.

B.M. ha proposto appello.

La CTR di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3478/35/16, ha dichiarato inammissibile l’appello.

B.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il suo unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101 e 156 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto la CTR avrebbe errato nel considerare inammissibile l’appello solo perchè l’atto di impugnazione non era stato notificato alla controparte, essendosi questa, comunque, costituita.

La doglianza è infondata.

L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono:

a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dovere reputare la notificazione meramente tentata, ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., SU, n. 14916 del 20 luglio 2016).

Nella specie, non è in contestazione la mancata notifica dell’appello.

Pertanto, benchè la controparte si sia costituita, non può ritenersi che il contraddittorio processuale si sia formato tempestivamente, con la conseguenza che la decisione di primo grado era da considerare ormai passata in giudicato.

D’altronde, la ricorrente non ha neppure dedotto che, comunque, il termine per impugnare non fosse ancora decorso al momento della costituzione dell’Agenzia delle Entrate.

2. Il ricorso va, quindi, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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