Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6606 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. I, 18/03/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 18/03/2010), n.6606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato AUTIERO GENNARO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

D.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato

MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GRIMANI PIER VETTOR, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1562/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/11/2009 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CARLO ALBINI, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 10.11.2003 il Tribunale di Venezia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.9.1973 da Z.L. e D. D., disponendo a carico del primo un contributo al mantenimento del figlio D., nato il (OMISSIS), disoccupato e riconosciuto invalido al 70%, nella misura di Euro 200,00 e rigettando la domanda di riconoscimento di un assegno divorziale proposta dalla donna.

Quest’ultima proponeva impugnazione ed all’esito del giudizio, nel quale si costituiva lo Z. spiegando anche appello incidentale, la Corte d’Appello di Venezia con sentenza del 9.5- 13.9.2005 accoglieva la doglianza della D. relativa al mancato riconoscimento dell’assegno divorzile, condannando a tale titolo lo Z. al pagamento della somma di Euro 220,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mentre rigettava l’appello incidentale dello Z. relativamente al capo della sentenza che aveva riconosciuto a suo carico l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio.

Rilevava in primo luogo la Corte d’Appello l’evidente sperequazione, desumibile dalla documentazione ritualmente acquisita, tra i rispettivi redditi delle parti, essendo emerso che lo Z. esercita una stabile attività lavorativa come dipendente e che la D. invece, dopo aver esercitato in passato attività di collaboratrice domestica con guadagni certamente inferiori a quelli del marito, allo stato risulta disoccupata con modeste prospettive di lavoro in mancanza di una professionalità adeguatamente qualificata.

Quanto al figlio D., evidenziava la evoluzione peggiorativa delle sue già precarie condizioni di salute in quanto affetto da insufficienza renale con conseguente sottoposizione a dialisi od a trapianto renale e con inevitabili ripercussioni sulle sue possibilità lavorative, come del resto era già avvenuto con il venir meno del rapporto precario in precedenza intrattenuto con la s.r.l. I Gondolieri.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione Z. L., deducendo cinque motivi di censura.

Resiste con controricorso D.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso Z.L. denuncia violazione della L. n. 898 del 1970, art. 6, e succ. modifiche e dell’art. 112 c.p.c.. Lamenta che la Corte d’Appello abbia confermato l’obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne convivente con la madre nonostante quest’ultima non avesse formulato alcuna domanda in tal senso, ritenendo che i poteri officiosi esercitabili ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, consentissero a il superamento dell’errore commesso dal Tribunale il quale aveva ritenuto, contrariamente al vero, che la D. avesse avanzato domanda in proprio per la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne con essa convivente.

Sostiene che nel caso in esame si è in presenza di un figlio quasi trentenne che ha già raggiunto la propria autosufficienza economica, svolgendo la propria attività presso la s.r.l. I Gondolieri di Venezia, con la conseguente perdita da parte sua del diritto al mantenimento, fermo restando l’obbligo alimentare qualora ne sussistano i presupposti.

L’esposto motivo di ricorso, articolato sostanzialmente in due distinte censure, va accolto nei limiti che saranno qui di seguito precisati.

Quanto alla prima, il principio affermato dalla Corte d’Appello in base al quale, anche in assenza di rituale istanza della parte interessata, il giudice può adottare d’ufficio, in sede di divorzio, provvedimenti a favore del figlio maggiorenne qualora questi non goda di autosufficienza economica, non può essere condiviso, essendo un tale potere esercitabile unicamente per la tutela materiale (oltre che morale) dei figli minori, vale a dire per esigenze e finalità pubblicistiche, sottratte all’iniziativa ed alla disponibilità della parte (in tal senso da ultimo Cass. 3908/09 sia pure in sede di separazione, ma vedi anche Cass. 17043/07; Cass. 2210/00).

Del resto la giurisprudenza richiamata dalla Corte d’Appello (Cass. 6215/94 e Cass. 652/96) riguarda rispettivamente la legittimazione del coniuge di richiedere all’altro coniuge il contributo per il mantenimento del figlio convivente anche se maggiorenne e l’assegnazione della casa coniugale al coniuge convivente con figli anche maggiorenni purchè economicamente non autosufficiente, vale a dire questioni ben diverse da quella in esame relativa all’applicabilità del principio della domanda per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne che non goda di autosufficienza economica.

Il Collegio non ignora che una sentenza di questa Corte ormai datata (5636/90 specie in motivazione) è andata di contrario avviso sul rilievo che gli obblighi di mantenimento non cassano con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma non ritiene di poter condividere le conseguenze desunte da una tale affermazione, dovendosi distinguere l’aspetto giuridico sostanziale, che certamente non si contesta, da quello processuale per il quale non v’è ragione di derogare al principio generale della domanda sopra richiamato.

L’accoglimento della presente censura, precludendo per ragioni di ordine processuale la pronuncia relativa al contributo al mantenimento del figlio, comporta l’assorbimento della seconda, contenuta nello stesso motivo di ricorso e volta a conseguire la stessa finalità sebbene sotto il diverso profilo di carattere sostanziale legato alla circostanza dell’avvenuto svolgimento in precedenza da parte del figlio di un’attività lavorativa.

Non potendo ormai trovare ingresso nel presente procedimento la questione relativa all’assegno di mantenimento del figlio, la sentenza impugnata deve essere sul punto cassata senza rinvio.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e dell’art. 2697 c.c.. Lamenta che la Corte d’Appello abbia riconosciuto l’assegno divorziale, sottolineando la disparità delle dichiarazioni tra i due coniugi ma omettendo ogni valutazione sul tenore di vita da lei goduto in costanza di matrimonio, sulla sua capacità lavorativa e sulla mancanza di prove in ordine ad un eventuale peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto alla separazione, nel cui giudizio nessun assegno del genere era stato richiesto.

La censura è infondata.

In linea di principio si osserva che la valutazione operata dalla Corte d’Appello in ordine alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici.

Va poi rilevato, sempre in linea di principio, che la determinazione dell’assegno divorzile previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, prescinde dalle statuizioni patrimoniali pronunciate in sede di separazione, potendo queste rappresentare solo un indice di riferimento qualora appaiano idonee a fornire utili elementi di giudizio. Ciò in ragione della diversità della disciplina, della natura e della finalità dei relativi trattamenti in quanto l’assegno divorzile non trova la sua ragione, in virtù dello scioglimento del matrimonio, negli obblighi di mantenimento, che permangono invece sia in regime di convivenza che di separazione, ma costituisce un effetto diretto della pronuncia di divorzio (Cass. 25010/07; Cass. 22500/06; Cass. 15728/05).

Il ricorrente invece, nel ritenere decisivo ai fini in esame il mancato riconoscimento dell’assegno di mantenimento in sede di separazione qualora siano rimaste invariate le circostanze che l’avevano giustificato, ha sottolineato che la controparte non aveva provato e la Corte d’Appello non aveva evidenziato alcuna rilevante variazione rispetto alle condizioni economiche della donna all’epoca della separazione.

Un tale assunto però urta contro il principio sopra richiamato, attribuendo alle condizioni concordate o disposte in quella sede una rilevanza determinante ed automatica pur in assenza di precisazioni al riguardo anche con riferimento alle ragioni che le avevano determinate.

Tali omissioni rendono del tutto irrilevante ogni riferimento al riguardo, con la conseguenza che correttamente la sentenza impugnata, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, ha operato un raffronto fra i redditi dei due coniugi tenendo presente il tenore di vita goduto dalla donna in costanza di matrimonio quando poteva fruire anche del reddito del marito.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione nonchè violazione degli artt. 184 e 184 bis c.p.c.. Sostiene che la Corte d’Appello ha evitato di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta da controparte all’udienza di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che anche la riduzione dei redditi intempestivamente affermata dalla D. deve ritenersi priva di riscontro.

La censura è inammissibile per mancanza di autosufficienza.

Nel lamentare l’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello sull’eccezione con cui era stata dedotta la tardiva produzione documentale che sarebbe avvenuta solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, il ricorrente non fornisce alcuna indicazione in ordine al suo contenuto, non consentendo in tal modo alcuna valutazione in questa sede sulla sua decisività.

Nè è sufficiente sostenere, come risulta in ricorso, che la supposta violazione ha riguardato “tutta la documentazione” prodotta, a fronte dell’affermazione della Corte d’Appello che invece ha ritenuto “le emergenze documentali ritualmente acquisite al processo” (pag. 6).

Solo nella successiva esposizione della motivazione (pag. 8) la Corte d’Appello accenna alla possibilità di considerare “non valorizzabile la documentazione” relativa alla perdita della precedente occupazione da parte della donna in conseguenza della morte del datore di lavoro;

trattasi però di un aspetto particolare su cui il ricorrente, proprio perchè la documentazione non è stata valorizzata, non ha alcun interesse a censurarlo, senza peraltro considerare che nell’ambito degli altri elementi di giudizio ed a fronte delle ulteriori considerazioni di supporto espresse al riguardo dalla Corte d’Appello, il ricorrente avrebbe dovuto ancora una volta porre questa Corte in grado di apprezzarne la decisività. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e succ. modifiche nonchè dell’art. 2697 c.c.. Lamenta che la Corte d’Appello non abbia considerato che la D., al fine di ottenere il riconoscimento dell’assegno divorziale, ha basato la propria pretesa unicamente sulla dimostrazione dell’aggravamento della malattia del figlio e sul conseguente aumento delle spese, vale a dire su una circostanza che avrebbe potuto essere valorizzata solo per giustificare una richiesta di concorso per il mantenimento del figlio medesimo.

La censura è infondata, non rispecchiando le ragioni che sostengono l’effettiva motivazione della sentenza impugnata.

Le precarie condizioni di salute del figlio risultano infatti prospettate unicamente ai fini del riconoscimento del relativo assegno di mantenimento, non risultando in alcuna parte della sentenza una valorizzazione di tale elemento in relazione all’assegno divorzile, anche se non sarebbe stato illogico un riferimento del genere, giustificato dalla necessità da parte della donna di assistere il figlio e dalla conseguente perdita di un certo grado di autonomia per un’attività lavorativa di maggior respiro e quindi più redditizia.

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione nonchè violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 253 c.p.c..

Sostiene che la Corte d’Appello, allo scopo di determinare l’assegno divorzile, ha tenuto conto sia della documentazione medica prodotta all’udienza di precisazione delle conclusioni, attestante l’ipotizzato aggravamento della malattia del figlio, disattendendo in tal modo l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale e sia della deposizione testimoniale del figlio medesimo sentito in primo grado nonostante non fosse stato indicato come teste. Deduce altresì che la Corte d’Appello non ha considerato che nessuna prova era emersa in ordine al dedotto aumento delle spese, non essendo tale aumento necessariamente da collegare all’aggravamento della malattia e che era stato documentalmente provato che il figlio svolge regolare e continuativa attività lavorativa.

Anche l’esposto motivo di ricorso è infondato, deducendosi ancora una volta una supposta commistione che la Corte d’Appello avrebbe operato fra la malattia del figlio e la determinazione dell’assegno divorzile, vale a dire una tesi già ritenuta infondata in relazione al precedente motivo di ricorso.

Nessun rilievo assumono pertanto i riferimenti alla produzione documentale riguardante detta malattia ed alla deposizione del figlio medesimo su cui la Corte d’Appello non si è soffermata, essendosi limitata ad un accenno generico alle “emergenze testimoniali” che, oltre tutto, espressamente ha ritenuto, anch’esse, di non “valorizzare”.

Del pari nessun collegamento è stato effettuato dalla sentenza impugnata fra il riconoscimento dell’assegno divorzile e le maggiori spese conseguenti all’aumento della gravità della malattia, risultando l’unico riferimento ai “maggiori oneri” (pag. 7) finalizzato a sottolinearne il loro collegamento con la disgregazione del nucleo familiare e con l’impossibilità della donna di poter contare anche sul reddito del marito.

L’accoglimento solo parziale del ricorso e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione.

Cassa sul punto senza rinvio la sentenza impugnata. Rigetta gli altri motivi.

Compensa le spese del giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

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